Concorso 24 mesi ATA , domande dal 10 al 30 maggio con novità nei vari profili

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Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sul concorso 24 mesi Ata.

1) La presentazione della domanda per entrare nelle graduatorie provinciali 24 mesi del personale Ata, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica?

Sì, l’unica modalità di presentazione della domanda per l’inserimento del personale Ata non di ruolo nelle graduatorie provinciali 24 mesi è quella telematica, pena l’esclusione dal concorso. Il servizio per presentare la domanda del concorso 24 mesi è raggiungibile anche  dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line. Il servizio sarà attivo dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

2) Alcuni profili di assistenti amministrativi hanno svolto il servizio non di ruolo nella funzione Dsga per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, tale servizio può essere considerato come servizio svolto nel profilo di assistente amministrativo?

Certamente sì! A seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, si rappresenta, inoltre, l’esigenza di prevedere, nei bandi di concorso, la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell’a.s. 2019/2020 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità deve essere prevista, inoltre, anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020/2021 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020.

3) Per entrare in una graduatoria 24 mesi è necessario avere prestato servizio per almeno 23 mesi e 16 giorni nel medesimo profilo. Quali servizi sono validi per il raggiungimento dei 24 mesi? Vale il servizio prestato nelle scuole private?

Il servizio prestato deve essere svolto nelle scuole statali e quindi non vale il servizio prestato nella scuola privata al fine del raggiungimento dei 23 mesi e 16 giorni.Si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia ;  il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.