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Permessi supplenti annuali, i tre giorni vanno riproporzionati a partire dall’entrata in vigore del CCNL? Parere ARAN

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Arrivano importanti chiarimenti dell’ARAN in merito ai permessi retribuiti spettanti al personale assunto a tempo determinato, ai sendi dell’art. 35, comma 12, del CCNL 18/01/2024.

L’ARAN, in particolare, risponde alla richiesta di un Istituto scolastico, in merito alla necessità o meno di riproporzionare i tre giorni fruibili dal personale a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto a partire dal 19 gennaio 2024, data di entrata in vigore del CCNL.

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti di un CCNL, l’Agenzia ricorda che l’art. 2, comma 2, del sopra citato CCNL dispone quanto segue: “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
“.

Pertanto, a seguito della stipula avvenuta in data 18 gennaio 2024, il CCNL ha iniziato a generare i suoi effetti dal giorno successivo. Infatti, – spiega l’ARAN – a differenza delle disposizioni legislative, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisce la condizione necessaria ai fini dell’entrata in vigore delle stesse, i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno efficacia di per sé e possono essere applicati anche a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati pubblicati o meno nella G.U.

Per quanto concerne, invece, il quesito posto circa i 3 giorni di permesso retribuito l’art. 35, comma 12, del CCNL 18/01/2024 così recita: “Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per
l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivI personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all ‘art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o fami/iari)
.”

Pertanto, l’ARAN conclude che i permessi non andranno riproporzionati in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL quanto la tipologia del contratto in essere nel momento di inizio della vigenza, un “contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”.

IL PARERE