Arriva un quesito da parte di una lettrice che chiede: “Sono una docente di scuola secondaria di I grado, desidero sapere se le ore aggiuntive di insegnamento (es. attività e progetti ) e le ore eccedenti l’orario di cattedra hanno una ricaduta ai fini pensionistici con l’attuale sistema misto o contributivo“.
Ebbene, le ore aggiuntive all’insegnamento, cioè quelle che riguardano le attività e progetti, non hanno alcuna ricaduta sulla pensione, nè sulla tredicesima.
Invece, per quanto riguarda le ore eccedenti, in questo caso possiamo dire che, se queste vengono retribuite fino al 31 agosto, rappresentano contributi che andranno a incidere sulla futura pensione.
In un articolo precedente abbiamo già ricordato la differenza fra le ore aggiuntive all’insegnamento e le ore eccedenti. Proviamo a riassumere nuovamente.
Le attività aggiuntive di insegnamento, rappresentano lo svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, fatta eccezione le attività aggiuntive di insegnamento di sostituzione dei docenti assenti, le ore di approfondimento negli istituti professionali, le attività complementari di educazione fisica.
Per queste attività aggiuntive all’insegnamento, è previsto un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009.
Stiamo parlando di 35 euro per compensare le ore aggiuntive di insegnamento, 17,50 euro per le ore aggiuntive non di insegnamento e 50 euro per le ore aggiuntive per i corsi recupero per gli studenti che hanno un debito scolastico e quindi una sospensione del giudizio.
Invece, oltre alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, abbiamo le ore eccedenti che costituiscono, per l’intero anno scolastico, una cattedra con un numero di ore maggiore di quelle obbligatorie previste ai sensi dell’art.28 del CCNL scuola.
Stiamo parlando di quei casi in cui ad un insegnante di scuola secondaria, ad esempio, viene assegnato un orario composto da 20 ore settimanali. In quel caso, prevedendo il contratto il limite di 18 ore in una settimana, quelle due ore eccedenti saranno retribuite dal Tesoro, e non dal Fondo di Istituto come nel caso delle attività aggiuntive. Per questo, tornando al quesito in apertura di articolo, tali ore vengono conteggiate come contributi pensionistici.
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