Il Dirigente scolastico non può imporre un permesso breve ad un docente da recuperare in altro giorno. È quello che è capitato ad un docente che, in assenza degli alunni di una sua classe, si è visto assegnato dalla Ds un permesso breve di due ore da recuperare i giorni successivi.
Normativa sui permessi brevi
Ai sensi dell’art. 16 del CCNL scuola del 29.11.2007, comma 1, è previsto che compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
Nel comma 3 dell’art.16 del CCNL scuola è spiegato che entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
In buona sostanza la normativa sui permessi brevi consente di potere fruire di permessi di durata oraria e non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, solo se il docente ne fa esplicita richiesta scritta. Quindi è del tutto illegittimo da parte del Dirigente scolastico mandare a casa il docente che ha la classe assente attribuendogli d’ufficio 2 ore di permesso breve.
Cosa deve fare il docente se la classe è assente
Un docente che si trova a scuola per svolgere il suo regolare orario di servizio, ed è impossibilitato a svolgere la lezione per l’assenza degli studenti, dopo avere registrato l’assenza degli alunni deve recarsi dal Dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori per avvisare dell’assenza della classe e per mettersi a disposizione per fare supplenze in classi eventualmente scoperte.
Allontanarsi dalla scuola senza avvisare dell’assenza degli alunni potrebbe comportare, nei confronti del docente, l’apertura di una procedura di sanzione disciplinare per abbandono del servizio.
Il docente dopo avere dato la sua disponibilità a svolgere ore di supplenza, nel caso non fosse utilizzato, deve attendere la fine del suo regolare orario di servizio in sala docenti, oppure se vuole attendere in un altro luogo deve dare la sua reperibilità al DS o ai suoi collaboratori.
Le ore non svolte non vanno recuperate
Le ore non svolte come quelle del caso suddetto o quelle non svolte dal docente di sostegno con l’alunno disabile per l’assenza dello stesso, non vanno recuperate. Il docente di sostegno, nel caso l’alunno disabile fosse assente, dovrebbe comunque svolgere, in compresenza e all’interno della stessa classe, il suo regolare orario di servizio.
In ogni caso è illegittimo mandare via il docente di sostegno per poi fargli recuperare le ore in altre occasioni.