Nella tabella di valutazione titoli dell’ipotesi CCNI sulla mobilità 2019-2022, firmata il 31 dicembre 2018, per alcuni docenti sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 10 punti una tantum. Tale bonus di 10 punti non è una novità, la sua acquisizione risale a partire dall’anno scolastico 2000/2001 fino al 2007/2008.
Il bonus aggiuntivo di ben 10 punti, viene attribuito a quei docenti che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.
Nella nota 5 ter dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019/2022 è specificato anche che tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo (dal 2000/2001 al 2007/2008), hanno presentato in ambito provinciale: domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.
Tale bonus è riconosciuto a quei docenti che hanno fatto domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, godendo del diritto contrattuale alla precedenza di rientro.
Bisogna sottolineare che nella nota 5 ter dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019/2022 è specificato che per avere riconosciuti i 10 punti aggiuntivi, il docente debba avere prestato servizio nella stessa scuola durante l’ottennio che va dal 2000/2001 al 2007/2008, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
È utile sapere che tale punteggio non si perde se un docente dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo.
Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo successivamente al 2007/2008. I docenti che non hanno prodotto domanda di trasferimento per un triennio e che hanno acquisito la continuità del servizio di un triennio, oltre l’anno di arrivo nella scuola, non potranno acquisire alcun punteggio aggiuntivo.
C’è da sapere che i docenti in possesso del bonus aggiuntivo di 10 punti, che hanno ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo hanno perso per sempre, a prescindere se in tale domanda di trasferimento non sono stati valutati questi 10 punti.
É utile sapere che il presentare o l’aver presentato domanda di mobilità volontaria e provinciale dopo l’acquisizione del bonus aggiuntivo di 10 punti, non produce in sé la perdita di tale punteggio, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse essere soddisfatto nella richiesta di trasferimento.
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