La riforma del reclutamento alla legge di bilancio 2019 ha previsto alcune modifiche che porteranno inevitabilmente ad abbassare l’età della classe docente.
Si tratta di uno degli obiettivi principali del Ministro Bussetti, che ha sempre manifestato l’intenzione di “avere nuovi insegnanti giovani in cattedra“.
L’insegnante tecnico pratico è quel docente che lavora negli istituti tecnici e professionali italiani.
Il titolo di studio richiesto per insegnare è il diploma di Maturità di tipo tecnico o professionale oppure il diploma di Istituto Tecnico Superiore, titolo che viene rilasciato soltanto da alcuni istituti tecnici al termine di corsi biennali di formazione professionale altamente tecnologica post-diploma. Per accedere a questi corsi biennali, è sufficiente un qualsiasi diploma.
Spesso la figura viene confusa dall’assistente tecnico di laboratorio, ma le cose non stanno così: l’assistente si occupa della gestione del laboratorio e del supporto alle esercitazioni che vengono richieste proprio dal docente ITP, che svolge il ruolo di insegnante a tutti gli effetti: al momento, dobbiamo ricordare infatti, che gli ITP dal punto di vista professionale sono equiparati, secondo le normative vigenti, ai docenti laureati sia per quanto riguarda la valutazione sia per quanto riguarda il voto in sede di scrutinio. Essi sono perfettamente autonomi per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche.
Per questo motivo, al prossimo concorso scuola 2019, potranno partecipare i candidati con il diploma di ITP: essi infatti, potranno accedere alle procedure concorsuali con il solo requisito del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU”.
Non solo: i docenti ITP possono partecipare anche alle procedure sul sostegno, purchè in possesso del titolo di specializzazione. Come abbiamo visto, a breve partiranno i corsi di specializzazione sul sostegno a cui potranno accedere anche gli ITP.
Ma dopo il 2024/2025 le cose cambieranno: infatti dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
A questo punto, è bene spiegare anche per gli aspiranti insegnanti tecnico pratici cosa prevede la riforma del reclutamento.
Ci sarà la possibilità di concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso “distintamente” per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno.
Si formerà una graduatoria di vincitori che avrà valenza biennale, così come sarà biennale l’indizione delle procedure concorsuali.
E’ bene sottolineare come ciascun candidato potrà partecipare fino a quattro procedure. Ciò vuol dire che si potrà fare domanda per:
– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado
– per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado
– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado
– per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado
Le prove del concorso saranno in totale tre: due scritti e un’orale per il posto comune.
Per il concorso sui posti di sostengo è previsto uno scritto a carattere nazionale e un orale.
Il primo scritto sarà valutato come superato con una valutazione di sette decimi, il suo superamento è necessario per accedere alla seconda prova, che si riterrà superata sempre con sette decimi.
Per quanto riguarda la prova orale, oltre a valutare le conoscenze nelle materie di competenze, verificherà la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B.
Ogni commissione pubblicherà la propria graduatoria per chi ha superato le prove, sommando i punteggi ai titoli.
Un altro punto molto importante su cui soffermarsi è quello relativo all’abolizione del sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Infatti, in base alla legge di bilancio 2019, il termine FIT viene sostituito in “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, cioè una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
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