Entro il 15 gennaio di ogni anno il personale dirigente, docente, educativo ed Ata della scuola che ha cessato la propria attività lavorativa andando in pensione per dimissioni volontarie, perché dichiarato decaduto, per dispensa per motivi di salute o per aver superato il periodo massimo di assenza per motivi di salute o per infermità non dipendenti dalla causa di servizio, può, ai sensi dell’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3, presentare domanda di riammissione in servizio. Infatti, il D.L.vo n. 297/1994 all’art. 516 prevede la possibilità per il personale sopra citato di richiedere la riammissione in servizio ai sensi del DPR n. 3/1957, art. 132.
A tal proposito è utile evidenziare che in seguito alla sentenza n. 3 del 26/01/1994 della Corte Costituzionale, è stato dichiarato illegittimo il comma 1 dell’art. 132. Infatti, questo comma non prevede la possibilità di essere riammessi in servizio dopo essere stati dispensati per motivi di salute.
Ovvero analizzando il comma 1 dell’art. 132 si può notare che lo stesso non comprende la dispensa dal servizio per motivi di salute tra le possibili cause di cessazione del rapporto di impiego pubblico per cui richiedere successivamente la riammissione in servizio. Da notare inoltre che l’art. 132 del D.P.R. n. 3/1957 continua a trovare applicazione perché così precisato nella sequenza contrattuale del 2/2/2005 sottoscritta a suo tempo tra ARAN e OO.SS.
Rimane comunque come condizione necessaria per la riammissione in servizio, la disponibilità del posto o per quanto riguarda i docenti della cattedra. Si ricorda infine che le domande di riammissione in servizio, debbano essere presentate dal personale dirigente, alla Direzione scolastica regionale prescelta, mentre dal personale docente, educativo ed Ata, alla Direzione scolastica regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell’ Usp di tale provincia.