150 ore. Permessi studio che non valgono per studiare, il paradosso
Le 150 ore di permesso studioretribuito, di cui abbiamo già riferito, non valgono per esigenze di studio, sembra un paradosso, ma è così. Il senso della normativa è che in linea generale i docenti o il personale Ata ne possono usufruire solo per frequentare corsi finalizzati ad acquisire un nuovo titolo di studio o una specializzazione o un’abilitazione, ma non per starsene a casa a studiare. Ragion per cui, ad esempio, puoi prepararti la tesi di laurea, ma non puoi chiedere un permesso studio retribuito per prepararti a un concorso. Il principio di fondo è che la legge riconosce il tuo diritto allo studio solo se puoi dimostrare che ti stai preparando davvero. La laurea è una garanzia (se sei giunto alla tesi è verosimile che tu la consegui), ma superare un concorso è ben altra cosa. Diritto allo studio, ma solo a metà.
Ad ogni modo, va chiarito che il CCNL affida alla contrattazione regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi in questione. La normativa di riferimento è la seguente: CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a); contratto integrativo regionale.
Ecco alcuni casi in cui è possibile usufruire delle 150 ore:
a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado)
b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento – DM 249/2010)
c. conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2; lettera b dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
d. (solo per il personale ATA), corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP – e da C.F.P. regionali)
e. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
f. corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
g. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
h. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
i. corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on – line;
j. corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal MIUR, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma on-line.