Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’art. 1 prevede l’autorizzazione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
In merito alla procedura straordinaria per la scuola secondaria, il decreto, al comma 9, prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, ai fini dell’immissione in ruolo;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova e della valutazione dei titoli;
c) l’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, ai fini solo dell’abilitazione all’insegnamento;
e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);
f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono inoltre conseguire l’abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purché:
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;
3) superino la prova di cui alla lettera c).
In sintesi:
Tempistica | Entro il 2019 |
Posti per cui concorrere | La procedura sarà bandita per 24 mila posti riferiti a classi di concorso – ITP – sostegno |
Come concorrere | Il concorso straordinario sarà bandito nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede vi siano posti vacanti e disponibili nel triennio 2020/21 – 2022/23.
Ogni candidato può concorrere per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentito partecipare contemporaneamente al concorso ordinario e a quello straordinario (sia per la stessa che per altra classe di concorso o tipologia di posto) |
Dove concorrere | Il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione |
Requisiti di accesso per i posti delle diverse classi di concorso | – avere svolto tra l’a.s.2011/12 e l’a.s.2018/19, su posto comune o sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola secondaria statale, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art.11 comma 14 della L.124/99
– avere svolto almeno un anno scolastico di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre – essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento richiesto (per gli ITP è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado) |
Requisiti di accesso per i posti di sostegno | Oltre ai requisiti descritti in relazione alle classi di concorso serve la specializzazione su sostegno |
Procedura del concorso straordinario e vincitori | – unica prova scritta computer-based che verte sul programma di esame previsto per il concorso 2018, che si supera con il punteggio minimo di 7/10
– definizione di una graduatoria dei vincitori sulla base del punteggio della prova e dei titoli, nel limite dei 24 mila posti – assunzione dei vincitori e loro ammissione al periodo di formazione iniziale e prova – acquisizione dei 24 CFU (ove non ne siano già in possesso) nel corso del periodo di formazione iniziale e prova, con oneri a carico dello Stato, e integrazione dello stesso periodo di prova con una prova orale (punteggio minimo 7/10) davanti al comitato di valutazione della scuola di servizio integrato da un componente esterno – il conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo – cancellazione da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o ad esaurimento in cui è iscritto l’aspirante L’immissione in ruolo dei vincitori è prevista già a partire dal 1° settembre 2020, tuttavia le nomine in ruolo potranno essere disposte anche negli anni successivi, fino all’esaurimento della graduatoria dei 24 mila vincitori. |
Idonei del concorso straordinario che non rientrano tra i 24 mila vincitori | I docenti che ottengono il punteggio minimo nella prova computer-based, ma non rientrano nel contingente dei 24.000 posti destinati alle assunzioni possono, comunque, conseguire l’abilitazione
La procedura abilitante richiede questi requisiti: – essere in servizio con contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle attività didattiche – conseguire i 24 CFU (se non si possiedono già) – superare la prova orale di abilitazione dinanzi alla commissione di valutazione A questa stessa procedura abilitante possono partecipare anche i vincitori, laddove volessero conseguire l’abilitazione in tempi più rapidi rispetto a quelli dell’immissione in ruolo. |
Blocco quinquennale | Il docente che è confermato in ruolo è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni |
Tabella tratta dal sito FLC CGIL
24 CFU: chi li paga?
Il successivo comma 13 prevede che con decreto Miur sono definiti:
a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;
b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di 7/10 o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all’istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, né rimborsi spese;
c) le modalità di acquisizione, ai soli fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
Quindi, in sostanza, i vincitori del concorso non dovranno pagare nulla per conseguire i CFU, mentre il pagamento è dovuto per i docenti che non rientrano tra i vincitori per le immissioni in ruolo e per i docenti che avendo il servizio nelle scuole paritarie partecipino al concorso ai fini del conseguimento dell’abilitazione, e che abbiano conseguito almeno 7/10 di punteggio alla prova computer based.
In cosa consistono i 24 CFU
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all’ art. 1 definisce i CFU:
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Nel dettaglio:
Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05
Psicologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01
Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04
Metodologie e Tecnologie didattiche generali
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare
– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti.
Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
Per le modalità di conseguimento dei CFU per la partecipazione al concorso straordinario per la scuola secondaria si dovrà attendere la pubblicazione del relativo decreto MIUR.