Concorsi

24 CFU, come ottenerli per partecipare al concorso scuola secondaria

Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’art. 1 prevede l’autorizzazione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

In merito alla procedura straordinaria per la scuola secondaria, il decreto, al comma 9, prevede:

a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, ai fini dell’immissione in ruolo;

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova e della valutazione dei titoli;

c) l’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, ai fini solo dell’abilitazione all’insegnamento;

e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);

f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono inoltre conseguire l’abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);

g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;

3) superino la prova di cui alla lettera c).

In sintesi:

Tempistica Entro il 2019
Posti per cui concorrere La procedura sarà bandita per 24 mila posti riferiti a classi di concorso – ITP – sostegno
Come concorrere Il concorso straordinario sarà bandito nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede vi siano posti vacanti e disponibili nel triennio 2020/21 – 2022/23.

Ogni candidato può concorrere per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.

È consentito partecipare contemporaneamente al concorso ordinario e  a quello straordinario (sia per la stessa che per altra classe di concorso o tipologia di posto)

Dove concorrere Il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione
Requisiti di accesso per i posti delle diverse classi di concorso – avere svolto tra l’a.s.2011/12 e l’a.s.2018/19, su posto comune o sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola secondaria statale, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art.11 comma 14 della L.124/99

– avere svolto almeno un anno scolastico di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre

– essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento richiesto (per gli ITP è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado)

Requisiti di accesso per i posti di sostegno Oltre ai requisiti descritti in relazione alle classi di concorso serve la specializzazione su sostegno
Procedura del concorso straordinario e vincitori – unica prova scritta computer-based che verte sul programma di esame previsto per il concorso 2018, che si supera con il punteggio minimo di 7/10

– definizione di una graduatoria dei vincitori sulla base del punteggio della prova e dei titoli, nel limite dei 24 mila posti

– assunzione dei vincitori e loro ammissione al periodo di formazione iniziale e prova

– acquisizione dei 24 CFU (ove non ne siano già in possesso) nel corso del periodo di formazione iniziale e prova, con oneri a carico dello Stato, e integrazione dello stesso periodo di prova con una prova orale (punteggio minimo 7/10) davanti al comitato di valutazione della scuola di servizio integrato da un componente esterno

– il conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo

– cancellazione da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o ad esaurimento in cui è iscritto l’aspirante

L’immissione in ruolo dei vincitori è prevista già a partire dal 1° settembre 2020, tuttavia le nomine in ruolo potranno essere disposte anche negli anni successivi, fino all’esaurimento della graduatoria dei 24 mila vincitori.

Idonei del concorso straordinario che non rientrano tra i 24 mila vincitori I docenti che ottengono il punteggio minimo nella prova computer-based, ma non rientrano nel contingente dei 24.000 posti destinati alle assunzioni possono, comunque, conseguire l’abilitazione

La procedura abilitante richiede questi requisiti:

– essere in servizio con contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle attività didattiche

– conseguire i 24 CFU (se non si possiedono già)

– superare la prova orale di abilitazione dinanzi alla commissione di valutazione

A questa stessa procedura abilitante possono partecipare anche i vincitori, laddove volessero conseguire l’abilitazione in tempi più rapidi rispetto a quelli dell’immissione in ruolo.

Blocco quinquennale Il docente che è confermato in ruolo è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni

Tabella tratta dal sito FLC CGIL

24 CFU: chi li paga?

Il successivo comma 13 prevede che con decreto Miur sono definiti:

a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso;

b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di 7/10 o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all’istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, né rimborsi spese;

c) le modalità di acquisizione, ai soli fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

Quindi, in sostanza, i vincitori del concorso non dovranno pagare nulla per conseguire i CFU, mentre il pagamento è dovuto per i docenti che non rientrano tra i vincitori per le immissioni in ruolo e per i docenti che avendo il servizio nelle scuole paritarie partecipino al concorso ai fini del conseguimento dell’abilitazione, e che abbiano conseguito almeno 7/10 di punteggio alla prova computer based.

In cosa consistono i 24 CFU

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all’ art. 1 definisce i CFU:

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.  Nel dettaglio:

Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione

– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05

Psicologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01

Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04

Metodologie e Tecnologie didattiche generali
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare

– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti.

Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.

Per le modalità di conseguimento dei CFU per la partecipazione al concorso straordinario per la scuola secondaria si dovrà attendere la pubblicazione del relativo decreto MIUR.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Dirigente scolastica invita le famiglie non usare chat WhatsApp: “Dannose e non apportano benefici”

In un istituto di Prato, come in molte scuole italiane, è scattato il divieto di…

05/11/2024

Didattica e apprendimento, come imparare e insegnare gestire l’errore? Gli spunti per docenti

Comprendere il funzionamento del cervello umano è essenziale per insegnare a gestire gli errori. La…

05/11/2024

Patti educativi di comunità: obiettivi, differenze e come nasce un progetto

I Patti educativi di comunità sono accordi tra scuole, enti locali e realtà territoriali, volti…

05/11/2024

Educazione affettiva, solo un liceale su cinque in Giappone ha dato il primo bacio: dato più basso da cinquant’anni

Solamente il 22,8% dei ragazzi delle scuole superiori nel Paese del Sol Levante, il Giappone,…

05/11/2024