Che fine fanno i 24 CFU? Ricordiamo che con l’arrivo in Gazzetta ufficiale della Legge 79/2022 di conversione del DL 36 cosa, sul tema dei crediti dobbiamo fare riferimento alle disposizioni transitorie. Cosa stabiliscono?
LEGGE 79/2022 IN G.U.
Le disposizioni transitorie
- Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
- E sempre fino al 31 dicembre 2024 sono anche ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
- Fino al 31 dicembre 2024 ai percorsi di specializzazione sul sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
Il Dpcm tanto atteso
Ricordiamo anche che siamo ancora in attesa del Dpcm (la cui uscita era prevista entro fine luglio scorso) che dovrebbe andare a specificare i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA.
Il Dpcm definirà:
- i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
- La percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale.
- Le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti (oltre ai 24 Cfu) eventualmente maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
- Gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, mettendo a punto il cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le sue modalità di verifica.
- Le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata.
- Gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti al percorso e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor.
- I costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e di svolgimento delle relative prove finali finalizzate all’abilitazione docenti.
- Gli oneri relativi all’acquisizione dei 30 Cfu che compongono il percorso di formazione inziale per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
- I contenuti dell’offerta formativa relativa ai 30 Cfu; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso comprendente la prova scritta e la lezione simulata; e la composizione della commissione.
- L’eventualità che l’accesso al concorso, fino al 31 dicembre 2024, possa essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.