Home Attualità 24 CFU ovvero abilitazione? La Cassazione dice no

24 CFU ovvero abilitazione? La Cassazione dice no

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Che il possesso di 24 CFU, unitamente al titolo di studio, potesse essere equiparato all’abilitazione era stato messo in dubbio da molti legali esperti di diritto scolastico.

Tuttavia, già da qualche anno sono comparsi sui social o su siti specializzati annunci spesso sponsorizzati in cui si dava praticamente per certo che il possesso dei 24 CFU consentisse l’inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati.

Le ragioni dei ricorrenti

La tesi dei ricorrenti si fondava sul fatto che secondo l’art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 potevano partecipare al concorso coloro che possedevano la laurea magistrale (o titolo equipollente) e 24 CFU.

Tale requisito non era richiesto ai docenti in possesso di abilitazione.

Ciò è stato sufficiente per affermare che il possesso dei 24 CFU fosse equivalente all’abilitazione….

Le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione (sentenza n. 15838/2024, nonché n. 7084/2024) ha ritenuto infondate tale argomentazioni. La Corte ha infatti ricordato che c’è una bella differenza tra “titolo di abilitazione” e “titolo di studio”, nonché fra titolo di abilitazione e requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.

Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte”. L’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, “erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell’originario ricorrente”  è chiaro nel prevedere “che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso.

L’abilitazione si ottiene col concorso

Anche perché, “come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si consegue l’abilitazione.”

La seconda fascia delle graduatorie d’istituto

Nella seconda fascia vanno dunque inclusi i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che ne avrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie. Ci si riferisce quindi, oltre che al titolo di studio, alla «specifica» abilitazione o a  quella che all’epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali.

La parola fine ad un lungo contenzioso

Le citate decisioni (peraltro molto chiare ed adeguatamente motivate) dovrebbero aver messo la parola fine ad un contenzioso che dura da alcuni anni e che ha avuto un grosso risalto sui social.