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I collaboratori del dirigente possono essere delegati a svolgere funzioni diverse

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Abbiamo letto l’articolo “Il collaboratore del Ds e i suoi ordini di servizio con vizio di legittimità” e proponiamo il nostro punto di vista.

Nella scuola dell’autonomia – sistema molto complesso e certamente di non semplice gestione – si lavora in un quadro normativo che prevede azioni realizzabili in un’ottica di squadra; non è, infatti, possibile considerare il dirigente scola­stico e il dsga unici attori nella complessità!

E’ noto che la delega è uno strumento finalizzato, come recita l’art. 97 della Costituzione, al “buon andamento dell’amministrazione”, a rendere più efficiente l’orga­nizzazione dell’attività lavorativa, a ripartire responsabilità ed obblighi, al raggiungimento degli obiettivi che il ds elabora nel suo atto di indirizzo e che una funzione può essere delegata solo se è prevista dalla legge.

La Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo che affinchè una delega sia valida devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. il delegato deve essere tecnicamente e professio­nalmente adeguato/idoneo alle incombenze de­legate. Dell’adeguatezza garantisce il dirigente scolastico, che è tenuto a compiti di infor­mazione/formazione e risponde di culpa in eligendo;
2. il dirigente scolastico deve controllare l’operato del delegato e risponde di culpa in vigilando;
3. i poteri delegati devono essere effettivi e definiti nel tempo.

Ecco, dunque, la possibilità di “trasferire” dei compiti in specifiche aree di pertinenza attraverso lo strumento della delega di funzioni – con specifico atto scritto e delimitato nel tempo – che significa anche trasferire poteri effettivi a soggetti qualificati per professionalità ed esperienza.

Il delegato, dunque, nei limiti della delega assume poteri di iniziativa e di orga­nizzazione autonomi.

Nell’ambito scolastico, in particolare, quando si parla di DELEGA di FUNZIONI si fa ri­ferimento all’atto organizzativo interno con il quale il ds, in presenza di determinati requisiti e per alcune specifiche aree, trasferisce ad un suo collaboratore alcuni poteri.
Infatti un dirigente scolastico, ritenuta l’opportunità di semplificare l’attività amministrativa e valutata l’esigenza di migliorare l’effi­cienza del funzionamento organizzativo e didattico, può delegare un suo collaboratore individuato ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs n. 165/2001.

Per esempio la delega può riguardare le seguenti materie in ambito amministrativo:
– predisposizione delle circolari e delle disposizioni di servizio;
– organizzazione della sostituzione dei docenti assenti, in raccordo con l’ufficio segreteria e con i responsabili di sede;
– gestione dei rapporti e comunicazioni con le famiglie;
– predisposizione dell’orario delle lezioni;
-modifiche e riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico;
– vigilanza e controllo del rispetto del regolamento d’istituto;
– vigilanza sullo stato della sicurezza degli ambienti di lavoro e segnalazione di eventuali carenze;
– esame, concessione e gestione del recupero dei permessi brevi al personale docente;
– sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento che provvederà ad autorizzare quando necessario nel rispetto della normativa vigente;
– controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente e monitoraggio delle presenze;
– valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto;
– verificare il possesso del green pass nel rispetto delle vigenti normative e note ministeriali;

e può prevedere – nel rispetto della normativa vigente, delle direttive e disposizioni, anche verbali, del DS – la firma dei seguenti atti amministrativi:
– atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale;
– comunicazioni al personale docente e ATA;
– corrispondenza con gli EE.LL., con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza e di natura non riservata;
– corrispondenza con l’Amministrazione centrale e periferica, avente carattere di urgenza e di natura non riservata;
– documenti di valutazione degli alunni;
– rilascio dei libretti delle giustificazioni;
– richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi.

ANCODIS -Associazione nazionale collaboratori dei dirigenti scolastici