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900 alunni per autorizzare una scuola autonoma

L’intesa Stato-Regioni ha stabilito dunque questo comune denominatore al quale le amministrazioni locali dovranno attenersi, anche se resta fermo il fatto che il numero dei dirigenti scolastici non subirà variazioni di rilievo.
Col prossimo anno inoltre l’organico dei presidi avrà una flessione di soli 38 unità, passando dagli attuali 8.880 a 8.842 e se le Regioni intendessero non rispettare i parametri fissati, i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi amministrativi non saranno assegnati alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni, che scendono a 400 nelle scuole di montagna.
D’altra parte la sentenza della Corte costituzionale è stata chiara, dicendo che se per un verso spetta alle Regioni stabilire il numero delle Istituzioni scolastiche, è facoltà dell’amministrazione scolastica centrale di definire gli organici dei dirigenti scolastici, visto che sono al loro soldo. E infatti il comma 5 recita “alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
Le Regioni invece possono stabilire quante istituzioni scolastiche istituire, ma non possono sovvertire il numero dei dirigenti scolatici, l’organico cioè complessivo assegnato dal Miur.
Questo significa che se i presidi non saranno sufficienti a coprire il numero delle scuole autorizzate dalla Regioni si provvederà alla nomina di un preside reggente e di un segretario reggente. Stessa sorte toccherà alle scuole con meno di 600 alunni, in via ordinaria, o con meno di 400 alunni, se si tratta di scuole di montagna

Redazione

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