Siglata, nel pomeriggio, a Roma, l’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e i sindacati.
Attenzione particolare viene posta, nell’accordo siglato questo pomeriggio, ai diritti delle alunne e degli alunni con disabilità.
– cancellato l’obbligo di convivenza con il genitore al quale ci si intende ricongiungere (art. 7 co.1);
– è stata aggiunta una fase (la numero 41 dell’allegato 1) per permettere al personale docente sprovvisto di titolo di specializzazione sul sostegno di poter ottenere, in subordine ed in via derogatoria e straordinaria, il ricongiungimento per un anno anche su un posto di sostegno (art. 7 co. 16), purché detto personale stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato.
Così come segnala la Flc Cgil, i docenti che hanno i requisiti per presentare domanda di assegnazione provvisoria sulla propria tipologia di posto o classe di concorso, se in possesso dell’ulteriore requisito previsto in via derogatoria (specializzazione di sostegno in via di acquisizione o in subordine un anno di insegnamento su posto di sostegno), potranno richiedere in aggiunta anche l’assegnazione sui posti di sostegno che rimangono disponibili al termine delle operazioni riguardanti sia i docenti di ruolo con il titolo, sia i supplenti sempre in possesso del titolo di specializzazione.
Questa possibilità di mobilità annuale si è resa indispensabile per fare fronte a particolari esigenze familiari insorte a seguito dello scriteriato sistema di reclutamento su tutto il territorio nazionale imposto dalla legge 107/2015, sistema che ha prodotto conseguenze negative pesanti su molte famiglie (l’articolato prevede infatti l’apertura della fase a tutti i docenti con requisito e l’applicazione delle precedenze previste dall’art. 8 dello stesso CCNI).
Per salvaguardare al massimo il diritto allo studio degli alunni con disabilità, l’operazione avverrà in via residuale sui posti disponibili autorizzati in deroga in organico di fatto e dopo i necessari accantonamenti per garantire il contingente delle nomine annuali dei precari con titolo di sostegno (sia delle graduatorie ad esaurimento sia delle graduatorie d’istituto) e il contingente delle immissioni in ruolo.