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Contrattazione di istituto: sì utilizzo risorse accantonate

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Come già segnalato in un precedente articolo, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals-Confsal ad aprile avevano diffuso una nota con cui contestavano la presa di posizione di alcuni revisori dei conti nominati dal Ministero dell’economia, che si sono rifiutati di procedere alla certificazione dei contratti integrativi che prevedono l’ utilizzo (secondo loro illegittimo in quanto non richiamato esplicitamente dal Ccnl del 29 novembre 2007) nel fondo di istituto di economie degli anni precedenti.
Adesso l’Aran, rispondendo ad un quesito formulato dal Ministero della pubblica istruzione, chiarisce che la sequenza contrattuale prevista dall’art. 85, comma 3, e dall’art. 90 commi 1, 2, 3 e 5 del Ccnl del 29 novembre 2007 modifica i criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica senza eliminare l’utilizzo, nell’esercizio successivo, delle risorse accantonate dalle singole scuole nell’esercizio finanziario precedente.
Con altra lettera indirizzata al direttore generale per il personale scolastico del Ministero della pubblica istruzione, l’Aran ha anche chiarito, con riferimento all’art. 40, comma 3, del nuovo contratto del comparto scuola, che “a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa”.
L’Aran precisa, inoltre, che la corresponsione dell’una tantum stabilita dall’art. 83, comma 4, del suddetto Ccnl, spetta a tutto il personale docente ed educativo, in proporzione al servizio prestato durante l’anno.

Per quanto riguarda la retrodatazione degli incrementi stipendiali del personale docente sancita dall’art. 2 dell’ipotesi di sequenza contrattuale del 13 febbraio 2008, definitivamente firmata lo scorso 8 aprile, l’Aran “conferma la data del 1° febbraio 2007 in essa prevista”.