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730 precompilato: c’è tempo fino al 23 luglio 2018

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C’è tempo fino al 23 luglio per presentare il 730 precompilato.

I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio.

Come accedere

Il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata tramite:

  • Spid – il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
  • Fisconline – se ha ottenuto pin e password direttamente dall’Agenzia delle Entrate
  • Tutore o Genitore – che presenta la dichiarazione per conto del minore o tutelato
  • Erede – che presenta la dichiarazione per conto della persona deceduta
  • Inps – se ha il pin “dispositivo” dell’Inps
  • NoiPa – se è dipendente di una Pubblica Amministrazione che ha aderito al sistema NoiPA.

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Nuovi oneri e spese

Quest’anno nella dichiarazione precompilata sono inseriti nuovi oneri e spese. Sono presenti, infatti, le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso e, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo, le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall’Agenzia delle Entrate:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi
  • le spese veterinarie
  • gli interessi passivi sui mutui in corso
  • i premi assicurativi
  • i contributi previdenziali e assistenziali
  • i contributi versati per lavoratori domestici
  • le spese universitarie e relativi rimborsi
  • le spese funebri
  • i contributi versati alla previdenza complementare
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici
  • le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni condominiali
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale.

Inoltre, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).

Se il dipendente ha più CU

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per coloro che hanno più Certificazioni Uniche riferite ai redditi percepiti nel 2017 e non hanno chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio.

In questo caso, nel modello 730 precompilato, devono compilare un rigo del quadro C per ogni reddito percepito.

Nel quadro C sono presenti tre righi (da C1 a C3). In caso di 4 o più certificazioni va aggiunto un modulo selezionando l’apposita voce presente nel pannello di compilazione.

Nel QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2017.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2018 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
  • Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione IV: addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione V: bonus Irpef.

Per ulteriori informazioni: Agenzia delle Entrate