L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative per sei giorni, di norma antimeridiane, funzionali all’orario di funzionamento della scuola. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive.
Nelle scuole in sede di contrattazione integrativa d’istituto sono disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, compresa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
Quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio, è possibile attuare la turnazione. Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione sono utili i seguenti criteri:
- la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno successivo (utile per lo scambio di consegne);
- solo in presenza specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20.