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Supplenze, le istruzioni operative del Miur per docenti e Ata

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Il Miur ha reso la circolare n. 37856 del 28/08/2018, con le istruzioni operative in materia di supplenze nella quale, la CISL SCUOLA NAZIONALE evidenzia in sintesi le principali novità:

– nel paragrafo “supplenze brevi” il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.

– nel paragrafo “disposizioni particolari per la scuola primaria” è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore) nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare con le ore di programmazione.

– e’ stato introdotto un nuovo paragrafo (“diplomati magistrali – scuola primaria e dell’infanzia) che illustra l’applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto “dignita'” relativamente all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli al personale inserito in gae con riserva. Viene precisato che i contratti conferiti fino al 30/06 saranno validi fino al termine apposto (30/06).

– al punto 2 (conferimento supplenze personale ata) è precisato che il completamento puo’ operare solo solo tra disponibilità dello stesso profilo.
Viene precisato, inoltre, che il personale amministrativo e tecnico puo’ essere sostituito dal 30° giorno di assenza.

– viene introdotto un nuovo paragrafo che fornisce disposizioni in materia di “ITP”.

IL DOCUMENTO (clicca qui)

Recenti sentenze del Consiglio di Stato, citate nella circolare, hanno affermato che il solo diploma non è titolo sufficiente per l’inserimento nella seconda fascia di istituto. La circolare fornisce le seguenti indicazioni:
vanno cancellati dalla seconda fascia gli inserimenti con riserva destinatari di sentenze sfavorevoli;
vanno mantenuti gli inserimenti con riserva nel caso di provvedimenti cautelari in attesa della sentenza definitiva;
vanno mantenuti in II fascia a pieno titolo i destinatari di sentenze passate in giudicato;
e’ da escludere l’inserimento con riserva per coloro che non sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali.
Cio’ premesso, qualora vengano sottoscritti contratti di lavoro a ITP inseriti con riserva, dovrà essere apposta la clausola risolutoria.

– nel paragrafo “disposizioni comuni” l’amministrazione dà notizia dell’abrogazione del comma 131 della L.107/2015 che impediva il conferimento di supplenze annuali al personale già destinatario di supplenze annuali per oltre 36 mesi su posto vacante.
viene inoltre precisato che i contratti di supplenza non possono piu’ essere conferiti fino all’avente diritto in applicazione dell’art.41 CCNL.
Viene reintrodotta la precisazione di quanto disposto dagli artt.40 e 60 del CCNL 26/11/2007 (7 giorni prima e 7 giorni dopo, domeniche, festività infrasettimanali e giorno libero) e si precisa infine che nel caso di completamento dell’orario settimanale si ha diritto al pagamento della domenica.

Per quanto riguarda il part time, è imminente la pubblicazione da parte del MIUR di una FAQ in cui si precisa che il destinatario di un contratto FIT può richiedere il part-time all’atto della sottoscrizione del contratto stesso: per la valutazione dell’anno FIT i giorni di servizio obbligatori saranno ridotti proporzionalmente, come già precisato per il superamento dell’anno di prova dalla nota 36167 del 2015.