Niente ammissioni con riserva al concorso per abilitati nella scuola secondaria. Almeno fino a quando non si esprimerà la Consulta. A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, che attraverso una serie di ordinanze cautelari pubblicate il 24 settembre ha preso le distanze dal Tar e fatto sapere che per sciogliere l’intera vicenda, interessata da un amplissimo contenzioso, bisognerà attendere la sentenza della Corte Costituzionale.
Non è la prima volta
La decisione, presa dalla VI sezione di Palazzo Spada, fa il paio con quella dello scorso 3 settembre, quando gli stessi giudici del Consiglio di Stato avevano già rimesso alla Consulta la questione di costituzionalità della disciplina attuativa introdotta dalla Buona Scuola, in particolare, l’art. 17 comma 2 lett. b) e comma 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017.
Per i giudici si rischiava di mutare la natura del concorso
La VI sezione – sottolinea l’agenzia Ansa – ha pertanto accolto le migliaia di istanze avanzate dai ricorrenti “ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado”, “all’esito del già proposto incidente di costituzionalità”, senza disporre anche l’ammissione con riserva, che avrebbe provocato – secondo le ordinanze – “un mutamento della natura dello stesso concorso in esame, in assenza delle esigenze di certezza e di continuità che nella specie solo la pronuncia della Corte Costituzionale può dare”, con “una sostanziale sospensione della stessa fonte legislativa primaria” prima del pronunciamento della Consulta.
Troppi ricorsi e in contrasto con il Tar del Lazio
Va fatto osservare che sulla decisione di procedere in attesa della sentenza costituzionale ha sicuramente pesato l’alto numero di ricorsi, presentati dai docenti esclusi, per accedere al concorso pubblico riservato ai soli abilitati.
Il parere del Consiglio di Stato, infine, non collima con quello del Tar del Lazio , che sempre in questi giorni ha dato il via libera allo svolgimento del concorso, seppure sempre con riserva, a degli abilitati all’estero, i quali avevano conseguito l’abilitazione dopo il 31 maggio 2017.