Una misura prevista per le mamme impegnate nella pubblica amministrazione e non solo è quella del congedo di maternità, che intende come l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto.
La disciplina è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, le lavoratrici parasubordinate nonché quelle con contratto di apprendistato e le socie lavoratrici di società cooperative
Durante questi 5 mesi, per il datore di lavoro, c’è il divieto di adibire al lavoro le donne.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
Le modalità del congedo di maternità
La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito:
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
durante i tre mesi successivi al parto.
Oppure:
un mese precedente il parto;
e quattro successivi (per posticipare l’inizio del congedo di maternità, però, è necessario che sia il medico del Servizio sanitario nazionale che quello competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che in questo modo non si arreca alcun danno alla madre e al nascituro).
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
La lavoratrice che invia la domanda prima dell’inizio del congedo ha il dovere di presentare all’Inps il certificato medico di gravidanza, ove tra l’altro sarà indicata la data presunta del parto.
Inoltre, sarà compito della dipendente comunicare – entro trenta giorni dal parto – la data di nascita e le generalità del figlio.
Per inviare la richiesta ci sono tre diverse opzioni possibili: accedere ai servizi web del sito Inps, contattare il numero verde 803 164 o rivolgersi a un patronato e farsi assistere in questa operazione.
Il trattamento economico
Il congedo di maternità va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ecc.); va considerato come periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera; dà diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione per tutta la durata del congedo.
Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Interruzione di gravidanza
L’eventuale assenza dal lavoro per aborto (entro 180 giorno dall’inizio di gravidanza) è considerata “malattia”; anche ai fini retributivi.
L’interruzione di gravidanza dopo tale periodo è considerata, a tutti gli effetti, parto e dà quindi diritto al congedo per maternità.
Normativa di riferimento
La disciplina di riferimento della maternità obbligatoria è il Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001.
Il periodo di maternità viene tutelato anche dalla Costituzione la quale all’articolo 37 disciplina una “adeguata protezione alla madre e al bambino”.
Anche il Codice Civile, all’articolo 2110, afferma: “in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità e il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio”.