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Docente condannato per schiaffo allo studente. Per la Cassazione è abuso di mezzo di correzione

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Atti di violenza fisica e morale nei confronti dello studente anche se a scopi educativi: per la Corte di Cassazione si configura il reato di abuso di mezzi di correzione. Lo confermano i giudici di terzo grado con la sentenza n.45736 depositata mercoledì 10 ottobre.

Così come segnala Il Sole 24 Ore, che pubblica anche il dispositivo in forma integrale (clicca qui), la vicenda prende forma dal comportamento tenuto da un docente di scuola media nei confronti di un alunno. Il ragazzo era irrequieto e affetto da disturbi del linguaggio, il quale veniva, spesso, denigrato dai compagni.

Il docente era accusato dai genitori, che lo hanno successivamente denunciato per maltrattamenti (articolo 572 del Codice Penale) di tenere un atteggiamento denigratorio verso il ragazzo e di averlo colpito con un flauto in testa in presenza dei compagni, nonché, in altra circostanza di aver colpito il ragazzo con uno schiaffo, per impedirgli di andare dal preside per protestare contro una nota disciplinare inflittagli dallo stesso docente.

Tali condotte avevano determinato un aggravamento del disturbo espressivo del minore e i giudici del Tribunale avevano condannato il docente  in primo grado per maltrattamenti.

In Corte d’Appello i giudici riqualificavano il reato contestato nel meno grave reato di abuso di mezzi di correzione, così come definito dal Codice Penale all’articolo 571.

I giudici di secondo grado, infatti, il comportamento del docente non era animato da un intento vessatorio nei confronti del ragazzo, ma risultava essere comunque denigratorio della sua persona.

Il docente voleva piena giustizia e si rivolgeva in Cassazione. Per i giudici, tuttavia, la condanna per abuso di mezzi di correzione è legittima.

Qualsiasi violenza fisica o morale, infatti, anche se minima o orientata a scopi educativi, non è consentita dall’ordinamento, pena la configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.