Il verbale di un Collegio docenti, così come quello di un Consiglio di classe o di un Consiglio di Istituto viene letto è approvato nella seduta successiva, ma il verbale va redatto e inserito nel registro dei verbali con pagine numerate e in tempi ragionevoli. I tempi di redazione di un verbale sono scritti sui regolamenti degli stessi organi collegiali.
Normativa di riferimento sul Collegio docenti
La fonte primaria che regola le norme del Collegio docenti di una scuola è l’art.7 del d.lgs. 297/94. Tale dispositivo legislativo, all’art.7, comma 1, specifica che il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside (oggi dirigente scolastico).
Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze specificate al comma 2 dello stesso articolo di legge.
Il Collegio docenti essendo un organo collegiale deliberante, la sua adunanza è valida, ai sensi dell’art.37, comma 2, se è presente di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Il Collegio docenti delibera, ai sensi dell’art.7, comma 2, in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto, delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, decide la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.
Il Collegio docenti elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
Ai sensi dell’art.7, comma 4, il Collegio docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Le riunioni del collegio, come disposto dall’art.7, comma 5, del d.lgs. 297/94, hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei due docenti individuati come suoi collaboratori.
Tempi di convocazione e di redazione del verbale
I tempi di convocazione di un Collegio docenti e i tempi per redigere il verbale della seduta, sono definiti dal regolamento interno dello stesso organo collegiale, ovviamente si tratta di tempi ragionevoli. Per la convocazione del Collegio deve essere presentata dal Dirigente scolastico non meno di 5 giorni prima e un verbale deve essere redatto e incollato in un registro a pagine numerate contenente i verbali precedenti, entro 10-15 giorni successivi alla seduta collegiale.
Come già detto in un altro articolo, il TAR del Lazio – Sez. I – del 9/7/1980 n. 782: “Il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; peraltro, essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto”.