E’ arrivato nella serata del 26 ottobre in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che regola il concorso straordinario infanzia e primaria. Adesso si attende il bando del concorso, che preciserà le scadenze per presentare le domande e le altre informazioni utili per i partecipanti. Ricordiamo che, in base a quanto riferito dall’amministrazione ai sindacati, le domande dovrebbero partire dal 5 novembre fino al 5 dicembre. Tuttavia, per la conferma, attendiamo la pubblicazione del bando.
Conoscenza della lingua straniera B2 per l’infanzia
In base a quanto riportato nel decreto, già presente in bozza, per quanto riguarda la prova orale bisogna sottolineare le competenze linguistiche che devono possedere i docenti.
La commissione dovrà accertare le conoscenze linguistiche dei candidati in tal modo: “La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie
tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”.
Pertanto, i candidati della scuola dell’infanzia dovranno dimostrare nel corso della prova orale la conoscenza di una delle quattro lingue al livello B2.
Scuola primaria: idoneità all’insegnamento lingua inglese B2
Invece, per quanto riguarda i candidati della scuola primaria, sarà valutata l’abilità della lingua inglese, livello B2, per conseguire l’idoneità all’insegnamento della lingua: “Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica”.
E’ bene evidenziare che, quanto scritto sulle conoscenze linguistiche dei candidati, con la distinzione appena operata fra infanzia e primaria, vale tanto per le prove su posto comune che sul posto di sostegno.
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Chi potrà partecipare al concorso
Il concorso straordinario da 12 mila posti consisterà in una prova orale e nella valutazione dei titoli, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.
Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:
– i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
– La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato alle 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle domande.
Come calcolare il servizio
Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.
Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
Non vale il servizio nelle scuole paritarie
Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.
Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.
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