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Consiglio di classe, il verbale può non essere redatto seduta stante

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Durante un Consiglio di classe il segretario verbalizzante, figura ordinamentale obbligatoria, può decidere di prendere degli appunti per redigere in un secondo momento il verbale della seduta.

Segretario verbalizzante figura ordinamentale

Ai sensi dell’art.5, comma 5, del d.lgs. 297/94, le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi Dirigente scolastico) a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Questa figura di segretario verbalizzante del Consiglio di classe, essendo stata disposta da una legge dello Stato, diventa una funzione obbligatoria e ordinamentale.

Il segretario di un Consiglio di classe ha il compito di redigere il verbale della seduta, indicando il giorno, il mese, l’anno, l’ora e l’aula in cui si tiene l’attività collegiale. In tale verbale devono risultare i docenti presenti e quelli assenti, deve essere riportato l’ordine del giorno e una trattazione sintetica della seduta.

Il verbale può essere redatto anche i giorni successivi la seduta

Il Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6208 dell’11 dicembre 2001, afferma che la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto deliberato.

Il fatto che esiste la prassi diffusa di approvare i verbali di un Consiglio di classe nella seduta successiva, allora non è necessario redigere seduta stante il verbale, che invece può essere redatto con calma anche qualche giorno dopo lo stesso Consiglio, sulla base degli appunti raccolti dal Segretario durante la seduta.

Il verbale deve essere redatto dal Segretario seguendo le indicazioni date e dovute del Presidente del Consiglio di classe, la sua approvazione, come abbiamo già specificato, avviene all’apertura della seduta successiva.

È utile sapere che esiste anche il diritto di un qualsiasi componente del Consiglio di classe di richiedere il verbale non ancora approvato dall’organo collegiale, per vedere se sono state verbalizzate alcuni specifici passaggi della seduta. Per tale diritto è necessario che il segretario verbalizzante si appresti a redigere il verbale nei giorni successivi allo stesso Consiglio e incollarlo nelle pagine numerate del registro dei verbali del Consiglio di classe.

È importante sottolineare che un verbale per essere dichiarato documento giuridicamente valido, deve essere approvato dall’Organo, per cui fino a che esso non è approvato nella seduta successiva, è inefficace, così come affermato dal Consiglio di Stato – Sez. V – decisione 3/4/1964 n. 407.

Per potere chiedere l’invalidità di un verbale ovvero la sua impugnabilità si deve attendere la sua approvazione e, come sostiene il Consiglio di Stato – Sez. IV – decisione 27/10/1965 sentenza n. 600, “Le eccezioni sulla verità dei fatti attestati nel verbale relativo alla seduta di un Organo Collegiale debbono essere sollevate davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella forma di querela di falso“.