Un docente non può ricoprire il ruolo di amministratore di una società.
La legge italiana, su questo, è molto chiara e non ammette deroghe, tranne casi rarissimi e a meno che il lavoratore sia un semplice socio dell’azienda, senza quindi detenere responsabilità di gestione, organizzazione e patrimoniali.
Tutto nasce dalla vicenda del dirigente scolastico, Paolina Esposito, madre del vice-premier Luigi Di Maio, attuale preside dell’Istituto Comprensivo Giovanni Bosco di Volla, provincia di Napoli
Secondo quanto ricostruito, Esposito era la titolare dell’impresa individuale Ardima Costruzioni, ma per la legge non poteva farlo.
L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Le amministrazioni fissano criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione.
Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:
- svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
- svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d’ufficio;
- svolgano attività che determinano un conflitto d’interesse con l’attività lavorativa, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.