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Decreto Ministeriale n. 396 del 24 settembre 1998
Approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grad

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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolare l’art. 400, comma 8; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1997 con il quale, sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell’adunanza del 15 gennaio 1997, sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 29 luglio 1986, concernente l’approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte, introducendo l’attribuzione di specifici punteggi ai titoli di studio e abilitanti posseduti dai cittadini dell’Unione Europea, ai diplomi universitari istituiti dalla legge n. 341/90 e al dottorato di ricerca; Considerata la necessità di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla tabella predetta, in particolare al punto 4), concernente titoli scientifici, professionali ed artistici; Considerata l’opportunità di procedere all’approvazione di una nuova tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili che sostituisca quella sopra citata; Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nell’adunanza del 15 settembre 1998; DECRETA • Articolo unico E’ approvata la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l’accesso di ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte. La tabella allegata al presente decreto, sostituisce quella annessa al decreto ministeriale 23 maggio 1997. ALLEGATO TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D’ARTE (Art. 400, comma 8 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) Valutazione dei titoli di studio, dell’abilitazione all’insegnamento, dei titoli di studio aventi valore pienamente abilitante, dei titoli accademici, dei titoli scientifici, professionali e artistici. 1) Titoli di studio: A) Al diploma di laurea o altro diploma di grado universitario richiesti per l’ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8 Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti: – se conseguito con una votazione da 66 a 80 punti 0,50 – se conseguito con una votazione da 81 a 85 punti 1 – se conseguito con una votazione da 86 a 90 punti 2 – se conseguito con una votazione da 91 a 95 punti 3 – se conseguito con una votazione da 96 a 100 punti 4 – se conseguito con una votazione da 101 a 105 punti 5 – se conseguito con una votazione da 106 a 110 punti 6 – se conseguito con una votazione di 110 e lode punti 8 I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. B) Al diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado, non avente valore abilitante, richiesto per l’ammissione ai concorsi a cattedre per le classi di concorso 75/A (Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati), 76/A (Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali), 86/A (Dattilografia e stenografia con lingua d’insegnamento slovena), 87/A (Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con lingua d’insegnamento slovena), 99/A (Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati in lingua tedesca e con lingua d’insegnamento tedesca delle località ladine) e 100/A (Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua d’insegnamento tedesca delle località ladine), previste dal decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, e a posti di scuola materna sono attribuiti fino ad un massimo di punti 6 Nei limiti dei 6 punti al titolo di studio vengono attribuiti: – se conseguito con una votazione da 36 a 41 punti 0,50 – se conseguito con una votazione da 42 a 45 punti 1 – se conseguito con una votazione da 46 a 49 punti 2 – se conseguito con una votazione da 50 a 53 punti 3 – se conseguito con una votazione da 54 a 57 punti 4 – se conseguito con una votazione da 58 a 59 punti 5 – se conseguito con una votazione di 60/60 punti 6 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. C) Ai diplomi rilasciati dall’Accademia di belle arti o dai Conservatori di musica richiesti per l’ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8 Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti: – se conseguito con una votazione di 18 punti 0,50 – se conseguito con una votazione da 19 a 20 punti 1 – se conseguito con una votazione da 21 a 22 punti 2 – se conseguito con una votazione da 23 a 24 punti 3 – se conseguito con una votazione da 25 a 26 punti 4 – se conseguito con una votazione da 27 a 28 punti 5 – se conseguito con una votazione di 29 punti 6 – se conseguito con una votazione di 30 punti 7 – se conseguito con una votazione di 30 e lode punti 8 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in trentesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. Al titolo di studio conseguito all’estero, valido per la partecipazione al concorso in quanto dichiarato equipollente a titolo previsto dal presente punto 1), qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione punti 0,50 Ai titoli di studio di cui al presente punto 1) si attribuisce il punteggio di 0,50 se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti; per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale. 2) Abilitazione all’insegnamento, lauree abilitanti ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442 e titoli di studio aventi valore pienamente abilitante: A) All’abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3 Nei limiti dei 3 punti all’abilitazione specifica vengono attribuiti: – se conseguita con una votazione da 60 a 69 punti 0,25 – se conseguita con una votazione da 70 a 75 punti 0,50 – se conseguita con una votazione da 76 a 80 punti 1 – se conseguita con una votazione da 81 a 85 punti 1,50 – se conseguita con una votazione da 86 a 90 punti 2 – se conseguita con una votazione da 91 a 95 punti 2,50 – se conseguita con una votazione da 96 a 100 punti 3 Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea, in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, ai fini dello svolgimento della professione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano (abilitazione specifica), punti 0,75. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali, specificamente elencati nel decreto di riconoscimento, che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della tabella. B) Alle lauree con valore pienamente abilitante per l’accesso ai concorsi a cattedre di cui alla Tabella A del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 sono attribuiti fino ad un massimo di punti 11 Nei limiti degli 11 punti al titolo di studio vengono attribuiti: – se conseguito con una votazione da 66 a 80 punti 0,50 – se conseguito con una votazione da 81 a 85 punti 1,50 – se conseguito con una votazione da 86 a 90 punti 3 – se conseguito con una votazione da 91 a 95 punti 4,50 – se conseguito con una votazione da 96 a 100 punti 6 – se conseguito con una votazione da 101 a 105 punti 7,50 – se conseguito con una votazione da 106 a 110 punti 9 – se conseguito con una votazione di 110 e lode punti 11 I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. C) Ai titoli di studio con valore pienamente abilitante per l’accesso a posti d’insegnamento di cui alla Tabella C del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 ed a posti di scuola elementare, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 9 Nei limiti dei 9 punti al titolo di studio vengono attribuiti: – se conseguito con una votazione da 36 a 38 punti 0,50 – se conseguito con una votazione da 39 a 41 punti 1 – se conseguito con una votazione da 42 a 44 punti 1,50 – se conseguito con una votazione da 45 a 47 punti 2,75 – se conseguito con una votazione da 48 a 50 punti 4 – se conseguito con una votazione da 51 a 53 punti 5,25 – se conseguito con una votazione da 54 a 56 punti 6,50 – se conseguito con una votazione da 57 a 59 punti 7,75 – se conseguito con una votazione di 60/60 punti 9 I titoli di studio diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea, in attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, ai fini dello svolgimento della professione docente per il posto cui partecipano, punti 0,50. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali, specificamente elencati nel decreto di riconoscimento, che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della tabella. Ai titoli di cui al presente punto 2) si attribuisce un punteggio di 0,50 se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti; per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale. 3) Titoli accademici ed altri titoli di studio: A) Nei concorsi per l’accesso ai ruoli a posti d’insegnamento di cui al punto 1), lettere A) e C), alle lauree diverse da quelle eventualmente richieste per l’ammissione ai concorsi stessi, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3 Nei limiti dei 3 punti, alle lauree, oltre il titolo di ammissione, vengono attribuiti: a) per la prima laurea punti 2 b) per le altre lauree punti 1 B) Nei concorsi per l’accesso ai ruoli a posti d’insegnamento di cui al punto 1), lettera B) e punto 2) lettera C), ai titoli accademici (laurea e diplomi di grado universitario) ed ai diplomi di cui ai successivi punti III, IV, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 5 Nei limiti dei 5 punti, vengono attribuiti: I – per la prima laurea punti 3 II – per le altre lauree punti 2 III – per il primo diploma di grado universitario ovvero diploma di Accademia di belle arti, Accademia di danza, Conservatorio di musica punti 2 IV – per ogni altro diploma di grado universitario ovvero di Accademia di belle Arti, Accademia di danza, Conservatorio di musica ovvero per un ulteriore diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado o artistica punti 1 4) Titoli scientifici, professionali ed artistici: Ai titoli scientifici, professionali e artistici sarà attribuito un punteggio complessivo fino a un massimo di punti 6 così come di seguito ripartito: A) Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1,50 Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione o manoscritte o dattiloscritte o che non siano riferibili alle discipline d’insegnamento incluse nella classe di concorso cui si partecipa. B) Inclusione in graduatoria di merito conseguita in: – precedenti concorsi dello stesso tipo, ovvero, per la scuola secondaria, per la medesima classe punti 2 (si valuta un solo titolo); – precedenti concorsi di tipo diverso, ovvero, per la scuola secondaria, per altra classe punti 1 (si valuta un solo titolo). C) Titoli scientifici, professionali ed artistici, fino ad un massimo di punti 1, con l’attribuzione di un massimo di punti 0,25 per ogni titolo. Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali valutabili, escluse le pubblicazioni e le idoneità, i seguenti: – brevetti per invenzioni o scoperte; premi o riconoscimenti letterari o scientifici di rilevanza nazionale; – attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica rilasciati da Amministrazioni statali, Università, Enti pubblici, Stati o Enti stranieri, Organismi o Enti internazionali; – predisposizione di inventari o cataloghi; – libere docenze; – diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall’art. 325, comma 3 del decreto legislativo 297/94; diplomi di metodo didattico differenziato conseguiti ai sensi dell’art. 46 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577 (solo per concorsi a posti di scuola materna e elementare); – diplomi universitari di durata biennale/triennale istituiti dalla legge 341/90 (valutabili solo per i concorsi cui si partecipa con il titolo di accesso d’istruzione secondaria di secondo grado); – attività professionale che abbia attinenza con le discipline incluse nella classe di concorso cui si partecipa (non sono presi in considerazione i titoli relativi all’esercizio della libera professione se non accompagnati da certificato d’iscrizione all’albo professionale, quando previsto per legge). D) Altri titoli scientifici fino a un massimo di punti 3 • dottorato di ricerca: – attinente alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 2 – non attinente alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 1 • specializzazioni ovvero perfezionamenti conseguiti in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dall’art. 4 ovvero art. 6 e art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati (valutabili a condizione che la relativa certificazione indichi l’avvenuta frequenza e il superamento di esami, valutabili anche per i concorsi per i quali non è richiesta la laurea quale titolo di accesso) (1); borse di studio rilasciate dalle Università statali o libere: – di durata annuale: – attinenti alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 0,20 – non attinenti alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 0,10 – di durata biennale: – attinenti alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 1 – non attinenti alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 0,50 – di durata triennale: – attinenti alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 2 – non attinenti alle discipline incluse nella classe di concorso o al posto cui si partecipa punti 1 Per la valutazione dei titoli artistico-professionali ed artistici presentati dai candidati che partecipano ai concorsi a posti d’insegnamento il cui titolo d’ammissione è costituito dall’accertamento dei titoli medesimi ovvero dall’accertamento di detti titoli congiunto a laurea, ai sensi dell’art. 402, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 13 (1) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle Università (art. 6 legge 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, 1° comma, legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge 341/90 art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90). Si ricorda che a norma dell’art. 10 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766 le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto d’istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.