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Graduatorie di istituto, elenchi aggiuntivi II fascia: scarica il modello A3

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Come abbiamo riferito in precedenza, il Ministero della Pubblica Istruzione ha reso pubblico il Decreto Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019 in merito all’integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.

Il decreto riguarda nello specifico:

– l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2019, i quali verranno collocati in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia;

– l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2019, i quali verranno collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza;

– il consueto riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze di III fascia di istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell’inserimento nelle finestre semestrali di pertinenza.

Inserimento elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia

I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2019 possono richiedere l’inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento.

Tali soggetti saranno collocati in graduatoria secondo i punteggi previsti nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374.

Limitatamente alle graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, la suddetta tabella è integrata secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 comma 4 del D.M. 335/2018 citato in premessa. il decreto precisa che tali titoli devono essere posseduti entro la data del 1 febbraio 2019.

Le domande e il modello A3

Le domande di iscrizione sono presentate utilizzando il modello A3 entro il termine del 16 febbraio 2019, ad una Istituzione Scolastica della provincia prescelta, secondo le modalità descritte all’art. 7 comma l lettera a) del D.M. 374/2017.

Tale modello di domanda deve essere spedito mediante raccomandata a/r oppure consegnato a mano all’Istituzione scolastica, con rilascio di ricevuta. In alternativa, il documento può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica dell’ Istituzione scolastica.

I soggetti che risultino già iscritti nelle graduatorie del presente triennio o che si sono iscritti in occasione delle finestre semestrali precedenti e che richiedano l’inserimento nell’elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2019 per aver conseguito una nuova abilitazione, dovranno trasmettere la domanda alla stessa istituzione Scolastica destinataria dell’istanza di inclusione.

SCARICA IL MODELLO A3

Come scegliere le sedi

Per quanto riguarda le sedi da scegliere, l’operazione viene effettuata attraverso il sito internet del Ministero nella apposita sezione dedicata “Istanze on line”, secondo le modalità descritte all’art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 374/2017.

Le istanze Polis saranno disponibili nel periodo compreso tra il 25 febbraio 2019 e il 15 marzo 2019 entro le ore 14,00.

Il comma 7 del decreto riferisce che i soggetti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto e/o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia relativi alle finestre semestrali precedenti, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti.

In particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2019, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.

Infine, al momento della pubblicazione delle graduatorie, si procede al depennamento dalle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nelle graduatorie di II fascia aggiuntiva.

NOTA MIUR

DECRETO MIUR