Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge su quota 100 e sul reddito di cittadinanza.
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In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio, l’Inps comunica le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.
Modalità di presentazione delle domande
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:
- per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
- per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
Opzione Donna
L’articolo 16 del DL 4/2019, prevede che hanno diritto ad accedere al trattamento pensionistico tutte le lavoratrici dipendenti che al 31 dicembre 2018 abbiano maturato un’età pari o superiore a 58 anni e un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
Il requisito dell’età anagrafica non è soggetto agli incrementi della speranza di vita.
Il personale a tempo indeterminato può presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico.