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Pensioni quota 100, modalità di presentazione delle domande

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Come scritto in precedenza, è online, sul sito del Miur, la circolare di attuazione del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, per Quota 100 e tutte le altre forme di trattamento di pensione anticipata.

La circolare riporta nel dettaglio i requisiti necessari e le indicazioni operative per aderire alle varie forme di pensionamento anticipato.

La domanda potrà essere presentata on line dal 4 al 28 febbraio prossimi attraverso il sistema Polis.

Modalità di presentazione delle domande

Rimane confermato, anche per i Dirigenti Scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2019 per la presentazione delle domande di dimissione volontaria e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico già previste dal D.M. n 727/2018. Tutte le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

Il decreto prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola in possesso di uno dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2019:

– L’articolo 14, comma 1, prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un età anagrafica di almeno 62 anni e di un anzianità contributiva minima di 38 anni ( cd. pensione quota 100).

– L’art. 15, comma 1, innovando l’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, consente l’accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. In tali casi è, anche, consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere
l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Inoltre, il decreto legge ha previsto, all’art. 16, comma 1, il diritto al trattamento
pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni (Opzione donna).

Come presentare le domande

Gli interessati possono presentare le domande di cessazione e le eventuali revoche
con le seguenti modalità:

– I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo,
compresi gli insegnanti di religione devono utilizzare, esclusivamente, la procedura web
POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito
internet del Ministero (www.istruzione.it).
Per quanto riguarda il personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

– Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in
formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

LEGGI LA CIRCOLARE (clicca qui)

A decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 non si applica l’aumento per l’aspettativa di vita ai requisiti per il collocamento a riposo.

Per coloro che intendono essere collocati in pensione con i requisiti previsti dal decreto, il TFS (o altre forme equivalenti) sarà erogato al raggiungimento dell’età per la vecchiaia (67 anni).

C’è, comunque, la possibilità di ottenere subito un anticipo fino a 30mila euro chiedendolo ad intermediari finanziari o istituti di credito convenzionati, i quali applicheranno sulla somma concessa un tasso di interesse indicato nell’accordo quadro.

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