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Congedo di maternità, tutto ciò che c’è da sapere. Scarica modulo [PDF]

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Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Cosa accade nella scuola

Prima del parto

Il congedo per maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto. Si può posticipare di un mese il congedo, previa certificazione medica che lo consenta e recuperare il
mese mancante aggiungendolo a quelli previsti dopo il parto.

Inoltrare richiesta con certificato medico attestante la data presunta del parto.

Per i supplenti in congedo per maternità che hanno ricevuto una nomina non è necessaria la presa di servizio.

Dopo il parto

Tre mesi dopo la data presunta del parto o del parto se avvenuto successivamente. I mesi sono elevati a quattro se si è posticipato il congedo per maternità di un mese.

Inoltrare alla scuola entro 30 giorni certificato nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva.

Per i supplenti in congedo per maternità obbligatoria che hanno ricevuto una nomina non è necessaria la presa di servizio.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità.

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