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Part-time scuola fino al 15 marzo: normativa e modello di domanda [PDF]

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C’è tempo fino al 15 marzo per presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure per richiedere, per il prossimo anno, il ritorno al tempo pieno.

La scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio.

La data del 15 marzo non riguarda chi si trova già in contratto di part-time perché la durata minima è due anni.

Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

FAC SIMILE DOMANDA

GUIDA SNALS CON LE INFO UTILI

Chi ha diritto al part-time

La Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che esistono delle categorie che hanno diritto di precedenza per l’ottenimento del tempo parziale.

  • i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
  • in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita […], è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
  • in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Nella domanda, vanno indicate la modalità di richiesta e cioè:

part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)

part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)

part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).

Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Part time – La normativa di riferimento

La normativa di riferimento ad oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000.

E anche

Legge 28.12.1996, n. 662, art.1 (commi da 56 a 65 )

Circolare n. 2 del 19.2.1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge n. 140 del 28.5.1997, art. 6

O.M. n. 446 del 22.7.1997 (trasmessa dalla C.M. n. 449 del 23.7.1997)

O.M. n. 55 del 13.2.1998 (trasmessa dalla C.M. n. 62 del 18.2.1998)

Nota prot. n. 1584 del 29.7.2005

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 – art. 73