Una settimana fa, l’8 febbraio, il Miur ha pubblicato il decreto che regola il corso di specializzazione sul sostegno.
Il decreto specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.
La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:
- un test preliminare;
- una o più prove scritte ovvero pratiche;
- una prova orale.
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
Requisiti d’accesso
I requisiti di accesso per la scuola primaria e dell’infanzia sono la laurea in Scienze della formazione primaria e il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (compresa anche la sperimentazione ad indirizzo psicopedagogico e quella ad indirizzo linguistico).
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i requisiti sono l’abilitazione all’insegnamento, oppure la laurea prevista per l’accesso alla classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline socio-psico-antropologiche e metodologie e tecnologie didattiche.
Gli altri requisiti
In via transitoria, il decreto consente la partecipazione a chi possiede, oltre al titolo di accesso valido per la classe di concorso, tre anni di servizio nelle ultime otto annualità.
I tre anni di servizio possono non essere continuative; essere svolte su posto comune o sostegno, devono essere prestate presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione.
Per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.
Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni. Non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Fino al 2024/2025 sarà possibile partecipare alle selezioni con il diploma che dà accesso al profilo di ITP.
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