Lo ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate in un comunicato diffuso il 28 ottobre, con il quale ha precisato che i benefici economici che premiano il merito degli studenti non sono equiparabili a borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto non finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione.
A seguito di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, quindi, l’Agenzia rivede l’interpretazione data con la risoluzione n. 156 del 12 giugno 2009, con la quale faceva rientrare i“benefici di tipo economico” assegnati agli studenti meritevoli tra i redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente, richiamando a tale proposito il contenuto dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir, che qualifica “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
Quanto sopra, perché, secondo la prima tesi sostenuta dall’Agenzia, in ragione delle finalità di tali incentivi, tese ad innalzare il livello di apprendimento e a garantire la continuazione del percorso di istruzione secondaria superiore, si riteneva che le somme corrisposte a titolo di beneficio economico agli studenti meritevoli fossero riconducibili nella disciplina dettata per le borse di studio e/o assegni dal predetto articolo 50, comma 1 lett. c) del Tuir e che, di conseguenza, fossero da assoggettare a ritenuta a titolo d’acconto.
Quanto sopra, perché, secondo la prima tesi sostenuta dall’Agenzia, in ragione delle finalità di tali incentivi, tese ad innalzare il livello di apprendimento e a garantire la continuazione del percorso di istruzione secondaria superiore, si riteneva che le somme corrisposte a titolo di beneficio economico agli studenti meritevoli fossero riconducibili nella disciplina dettata per le borse di studio e/o assegni dal predetto articolo 50, comma 1 lett. c) del Tuir e che, di conseguenza, fossero da assoggettare a ritenuta a titolo d’acconto.
Ora, l’Agenzia ritorna sui propri passi e dichiara che “attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale” e pertanto non sono soggetti a tassazione.
Quindi, l’importo di 650 euro da assegnare pro-capite agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e lode nello scorso anno scolastico non dovrebbe subire alcuna decurtazione (anche se non è chiara la questione dell’età, visto che nel comunicato dell’Agenzia delle Entrate si fa riferimento a studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni).
Differente è, invece, il discorso, ai fini Irpef, per le borse di studio che hanno come finalità la frequenza di corsi di istruzione specifici e fiscalmente assimilabili a reddito di lavoro dipendente.