Un palese grave ingiustizia rischia di penalizzare fortemente gli sfortunati docenti FIT 2018, nominati dal 1/9/2018, da Graduatoria Merito Regionale Abilitati (G.M.R.A.), nell’unico anno scolastico 2018/19, di attuazione della Formazione Iniziale e Tirocinio.
A seguito del Concorso riservato ai docenti abilitati all’insegnamento e/o specializzati sul sostegno, bandito ai sensi del D.lgs. n. 59/2017 e del DM n. 995/2017, ad esempio, mio figlio, residente a Reggio Calabria, inserito in posizione utile nella Graduatoria Merito Regionale Abilitati (G.M.R.A.), tempestivamente pubblicate, è stato nominato, con Contratto a Tempo Determinato dal 1/9/2018 nell’unico posto, all’epoca. disponibile ubicato nell’Ambito Territoriale della provincia di Crotone e ammesso al percorso annuale della Formazione Iniziale e Tirocinio, (FIT 2018) valido come anno di prova su COE a Cotronei.
Conseguentemente, previa valutazione positiva delle attività previste per il periodo di prova, sarà assunto in ruolo dal 1/9/2019 e, sulla base del CCNI sulla mobilità territoriale, sottoscritto tra Governo e Sindacati il 31/12/2018, assumerà automaticamente la sede di titolarità c/o l’Istituto di Cotronei attuale sede di servizio.
Lo stesso, in atto, non essendo docente con contratto a tempo indeterminato, non potrà presumibilmente presentare domanda di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2019/2020 restando vincolato nell’attuale scuola di servizio in provincia di Crotone.
Probabilmente, purtroppo salvo piacevoli smentite, a seguito del nuovo CCNI relativo alla mobilità annuale, lo stesso non potrebbe presentare neanche richiesta di mobilità annuale.
In merito, credo occorra sul piano Politico e Sindacale riflettere se, considerato che i Concorsi sono banditi a livello regionale, sia opportuno e/o corretto che i movimenti avvengano, nell’ordine, con fasi: comunale, provinciale e interprovinciale o se non sia il caso di trasformare la fase provinciale in fase regionale o, in subordine, sdoppiarla in due (provinciale e regionale) oltre la corrette fasi già previste: comunale e nazionale).
Inoltre, la Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) – (G.U. n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62), vigente al 1-1-2019, Parte I, Sezione I: Misure Quantitative Per La Realizzazione Degli Obiettivi Programmatici, all’art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), al comma 792, al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo, prevede che: al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- all’articolo 1, comma 2, le parole: « percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- all’articolo 2:
- al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del capo III »;
- i commi 3 e 5 sono abrogati;
- all’articolo 3:
- al comma 1, le parole: « all’accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: «ai »;
- al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
- al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi».
La stessa Legge, al comma 795, prevede che: Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.
Lo stesso comma 795 ancora prevede che: “Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.”
E al comma 796: A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.
La Legge, a mio parere giustamente, ha abolito i percorsi FIT sia triennale sia annuale, prevedendo per tutti i docenti, da assumere in ruolo, lo stesso percorso: nomina in ruolo con il primo anno di Formazione Iniziale e Prova (FIP) e successiva conferma in ruolo.
Nell’attuale fase transitoria, probabilmente, a seguito anche delle recenti scelte politiche, (ad esempio pensionamenti con quota 100) si potrebbe verificare la seguente gravissima discrasia a scapito, paradossalmente, del Merito:
- dal 1/9/2019, effettuata la mobilità territoriale, nella provincia di Reggio Calabria potrebbero restare posti disponibili per nuove immissioni in ruolo che, salvo auspicate modifiche normative, saranno coperti con nomina in ruolo, per scorrimento dalla M.R.A., da docenti che, pur seguendo in graduatoria i docenti nominati dal 1/9/2018, si troveranno ad assumere sede definitiva in ruolo in provincia di Reggio Calabria. (i nominati in provincia di Crotone restano fermi a Crotone).
- Al danno, rispetto al criterio auspicato del merito, potrebbe seguire anche la beffa: Si potrebbe verificare, infatti, che l’emendamento al Decreto Legge “Semplificazione”, relativo alla continuità didattica quinquennale, con relativo blocco per i docenti, che non credo possa rappresentare, come si vuol far credere il “toccasana” per la Scuola, in atto, stralciato fortunatamente dal Decreto Legge, venga ripresentato dal Governo come disegno di Legge con l’effetto che i primi inseriti in M.R.A. resteranno in sede distante oltre 250 km a tempo indefinito fino all’eventuale ottenimento del trasferimento interprovinciale, (fase, in atto, successiva dei movimenti provinciali) mentre chi segue in graduatoria assumerà la sede definitiva in ruolo in sede molto più agevole!!
Tale palese ingiustizia, naturalmente, interessa, in Italia, tutti i docenti FIT 2018. Sperando di essere riuscito ad esplicitare il mio pensiero auspico che il mondo Politico, Sindacale e la Stampa specializzata richiami l’Attenzione del Governo sul problema ponendo rimedio alla macroscopica ingiustizia evitando, nel contempo, agli sfortunati Docenti FIT 2018 di intraprendere, per stato di necessità, un contenzioso nei confronti del MIUR.
Domenico Calabrò