Il 20 marzo 2019 è stata pubblicata dal Miur la nota riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020 con le relative istruzioni operative per la costituzione delle classi e la definizione degli insegnamenti nei vari ordinamenti.
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L’organico complessivo sarà composto da 620.836 posti comuni in organico di diritto con un aumento di 3.569 posti di cui
- 2.000 posti aggiuntivi saranno destinati all’ampliamento del tempo pieno nella Scuola Primaria (stanziati dalla Legge di Bilancio, art.1 commi 728-729 della L.145/2018), di cui 729 al Nord, 330 al Centro, 941 al Sud
- 400 posti di strumento aggiuntivi saranno destinati ai Licei Musicali (stanziati dalla Legge di Bilancio, art.1 comma 730 della L.145/2018)
- 1.169 posti aggiuntivi stanziati per il riordino dei percorsi negli Istituti Professionali (art.12 D.Lgs. 61/2017).
Sono confermati inoltre i 48.812 posti di potenziamento a completamento dell’organico dell’autonomia ed i 100.080 posti di sostegno in organico di diritto.
Istruzione professionale: la revisione
A seguito dell’intervento legislativo di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, la formazione del monte ore disponibile per la costituzione delle cattedre presenta un percorso in parte diverso dagli altri ordini di scuola.
Infatti, il regolamento adottato con decreto Miur n. 92 del 24 maggio 2018 prevede che per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale), nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 107 del 2015.
Bisogna però evidenziare che tale quota di autonomia potrà essere utilizzata tenendo presenti i seguenti vincoli:
– per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell’area generale, le
istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.
– per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell’area di indirizzo, le
istituzioni scolastiche di istruzione professionale garantiscono l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.
Ne consegue, che relativamente alla maggior pare delle classi di concorso, il sistema informativo elaborerà il numero delle ore complessivamente disponibile nelle classi di istruzione professionale (classi prime e seconde 2019/20 dei nuovi percorsi) sulla base dei nuovi piani orario di cui al Regolamento sopra citato.
Istruzione professionale: variazioni orarie
Le istituzioni scolastiche avranno la facoltà, mediante apposita funzione del sistema
informativo, di variare in aumento o in diminuzione (in tale ultimo caso nel limite del 20% del monte ore totale calcolato per ciascuna classe di concorso relativamente all’insegnamento correlato); in questa operazione il sistema informativo garantisce che sia rispettato il monte ore complessivo per classe previsto dagli ordinamenti.
Per gli insegnamenti dell’area di indirizzo per i quali è previsto un range di variazione
(min/max) nei quadri orari, il sistema informativo “caricherà” il monte orario minimo, lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di distribuire i residui sulle altre classi di concorso e pertanto sugli altri insegnamenti.
Così come accadde lo scorso anno, per quanto riguarda la disciplina Scienze Integrate e l’area laboratoriale con compresenze di 6 ore, il sistema informativo non sviluppa un monte ore per ciascuna classe di concorso, lasciando alle istituzioni scolastiche l’autonomia di inserire le classi di concorso opzionabili ed il relativo fabbisogno in ore complessive, fatto salvo il limite del quadro orario generale.
Istruzione professionale: le compresenze
Per quanto riguarda invece le compresenze, il sistema consentirà l’acquisizione delle ore su una o parte delle classi di concorso facenti parte delle compresenze previste, senza alcun controllo da parte del sistema (salvo quello finale che prevede l’esatta corrispondenza dei valori rettificati con il monte ore complessivo).
Si precisa che se tra le classi di concorso delle compresenze sia prevista una classe
di concorso già presente tra quelle dell’area di indirizzo la classe di concorso in questione comparirà solo una volta nell’area di indirizzo.
Si ribadisce inoltre che le discipline di scienze motorie e religione cattolica non sono variabili a sistema.
Una volta che ciascuna scuola avrà inserito il dato relativo alle due particolari
aree sopra menzionate ed avrà eventualmente variato il fabbisogno orario delle varie classi di concorso secondo quanto indicato in premessa, il sistema informativo sommerà gli apporti orari così determinati a quelli delle altre classi di istruzione professionale del vecchio ordinamento, nonché ove si tratti di istituti di istruzione superiore anche a quelli degli altri ordini di scuola.
Il totale complessivo delle ore così definito verrà diviso per 18 ai fini della determinazione delle cattedre ed eventuali spezzoni.
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