Chi è in possesso del diploma Itp, ovvero quello relativo all’insegnante tecnico pratico, non può inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nemmeno negli elenchi aggiuntivi relativi all’aggiornamento previsto per la graduatoria. Lo ha stabilito il Tar Lazio, con la sentenza del 4 marzo scorso, la numero 2811.
Diplomati ITP: non possono inserirsi in seconda fascia
Il ricorso in questione riguardava quello proposta da alcuni docenti Itp che contestavano la loro esclusione dall’aggiornamento semestrale delle graduatorie di istituto.
Nello specifico, per i docenti era inammissibile non riconoscere il valore abilitante dei diplomi di scuola secondaria superiore validi ai fini dell’insegnamento tecnico pratico negli istituti di istruzione secondaria, quale titolo idoneo per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto allegata al DM n. 39/1998 e nella parte in cui – all’art. 4 – prevede che, ai fini dell’inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto, l’aspirante deve aver già conseguito il titolo di abilitazione e non anche il titolo di idoneità all’insegnamento.
Anche se in accoglimento dell’appello interposto dall’Amministrazione scolastica avvero la sentenza della Sezione 7 agosto 2017 n. 9234, si riconosceva il valore abilitante del titolo, tuttavia, il giudice del Tar Lazio ha spiegato la natura della decisione in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.7.2018 n. 4503, che ha statuito che il diploma di ITP non ha valore abilitante e non costituisce pertanto titolo per l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento né nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Il motivo? “La natura abilitante del diploma ITP non ha supporti testuali del dato normativo”.
Pertanto, per il Giudice “deve conseguentemente statuirsi anche in questa sede che il possesso del diploma ITP, non avendo natura abilitante all’insegnamento ancorché nelle materie afferenti al percorso di studi seguito dagli insegnanti muniti di tale diploma, non è titolo legittimante ed abilitante la P.A. ad iscrivere i diplomati ITP nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto e di circolo”.
Inoltre, “dalla delineata inidoneità abilitante del diploma di ITP discende correlativamente e conseguentemente, che il medesimo non consente ai soggetti che lo hanno conseguito, di iscriversi negli elenchi aggiuntivi delle menzionate graduatorie, previsti e disciplinati dal D.D. n. 784 impugnato con il ricorso in trattazione nella parte in cui non contempla la possibilità di iscrizione in parola”.
Diplomati ITP: però al concorso docenti abilitati sono stati inseriti
La questione del titolo abilitante all’insegnamento del diploma Itp presenta però una storia spesso incoerente e tortuosa. Infatti, lo scorso concorso docenti abilitati del 2018, era stato il Consiglio di Stato a ribaltare la posizione del TAR Lazio, dichiarando legittimo l’inserimento dei docenti Itp ad un concorso riservato a chi è in possesso di titolo abilitante.
Per il Consiglio di Stato, infatti, Le ragioni del Consiglio di Stato si fa riferimento al “principio per cui allorché si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell’abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato …”
Diplomati Itp: non resta che il concorso
A questo punto però, gli aspiranti insegnanti tecnico pratici con diploma Itp possono sperare di accedere nella scuola italiana direttamente dal concorso docenti 2019: infatti, il reclutamento per la scuola secondaria prevede che al concorso scuola secondaria, potranno accedere con il solo requisito del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
In seguito, dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Concorso scuola 2019, ITP partecipano con il diploma e senza 24 CFU: ecco perchè