Dopo una notevole serie di interventi, lettere, riunioni, pareri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che l’onere della tassa dei rifiuti è a carico degli Enti locali preposti alla gestione degli edifici scolastici così come determinato dalla legge n. 23 del 1996.
La questione trae origine dal fatto che le singole istituzioni scolastiche si sono viste compulsate dalle concessionarie alla riscossione dei tributi locali al pagamento della tassa per conto dei comuni dove le scuole sono ubicate. Si è sviluppato un notevole contenzioso in quanto le scuole di per sè non sono dotate di specifici fondi ed anche perché, col tempo, si è venuta a consolidare la convinzione che tale onere spettasse alle istituzioni che per legge contribuiscono al mantenimento e funzionamento delle stesse istituzioni.
Con l’ingresso della legge n. 23 dell’11 gennaio 1996, recante norme sull’edilizia scolastica, si è provveduto a ripartire e disciplinare compiutamente le competenze degli enti locali in merito alla gestione degli istituti scolastici, ponendo a carico dei Comuni la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi di scuola materna, elementare e medie, mentre alle provincie sono destinate le scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i conservatori di musica, le accademie e le istituzioni educative statali (art. 3, comma 1 della legge n. 23/96). Il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 23/96 ha ulteriormente stabilito che gli enti locali come sopra individuati, debbano provvedere alle spese varie d’ufficio, a quelle per l’arredamento, alle utenze elettriche e telefoniche, alla provvista d’acqua del gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti. Va da sè, come sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, che i relativi oneri per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle scuole ricadano nel novero delle spese a carico degli enti locali.
Di diverso avviso sono stati, invece, i Misteri degli Interni, delle Finanze e del Tesoro, che ritenevano che tale onere fosse da mettere a carico del Ministero della P.I. per il tramite delle singole istituzioni.
Sulla questione è intervenuta, da ultimo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con un parere datato 28 ottobre 1998, con il quale dirime, si spera definitivamente, la controversia tra i vari dicasteri ponendo l’onere a carico degli Enti locali. Successivamente, con la circolare n. 3 del 14 gennaio 1999, il Ministero degli Interni ha fatto propria la determinazione della Presidenza, disponendo che gli oneri della tassa smaltimento dei rifiuti sono a carico degli enti locali a decorrere dall’esercizio 1999.
Con tale prospettazione, a parere nostro, la questione non sembra assolutamente superata, in quanto non disponendo in alcun modo per il passato, fa sì che venga mantenuto in vita tutto il considerevole contenzioso instaurato.
E’ da menzionare in proposito il contenuto del parere espresso su analogo argomento dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, che nel dare piena disponibilità per l’assistenza e difesa delle istituzioni scolastiche aggredite dai concessionari alla riscossione dei tributi, ha affermato che l’onere del pagamento della tassa grava sugli Enti locali pacificamente a partire dalla legge n. 23/96 per tutti gli istituti; nel periodo precedente, invece, per le scuole materne l’onere risulta certo a partire dalla legge n. 444/68, mentre per le scuole elementari e medie inferiori è da ritenersi certo, alla luce dell’interpretazione logico-sistematica degli artt. 159 e 190 del D.L.vo n. 297/94, a partire dal 1994. Quest’ultima prospettazione appare meritevole di considerazione e di applicazione ai vari casi di contenzioso.
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