Proposta di legge: si invitano ad aderire i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle scuole italiane, le rsu, le organizzazioni sindacali, i sindaci, gli enti locali, i deputati e senatori.
Andare a scuola non dev’essere un rischio, non per gli alunni che hanno diritto ad adeguare condizioni di tranquillità, non per docenti e ata che devono vivere senza preoccuparsi e correre dei rischi il proprio importante lavoro.
Art. 1. Davanti alle scuole, da 50 metri prima degli accessi, fino a 50 metri dopo, e lungo tutto il perimetro e intorno per un raggio di 100 metri è vietata la circolazione di mezzi di peso a vuoto superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autosnodati ed autoarticolati con le solo eccezioni dei mezzi in servizio di linea, di quelli destinati a servizio della scuola, di quelli che svolgono attività non rinviabili in tal senso certificate presso il Comune e la scuola.
Tale divieto vale entro gli orari di apertura della scuola e da 30 minuti prima a 30 minuti dopo l’orario di funzionamento della scuola, nei giorni di attività didattiche.
2. Negli stessi spazi, giorni ed orari indicati dall’art. 1 la velocità massima per tutti i veicoli è di 30 chilometri orari.
3. Laddove esistano entro gli spazi di cui all’art. 1, o anche più lontano ma entro un raggio di 300 metri dalla scuola autostrade, superstrade, tangenziali, linee ferroviarie, eliporti o aeroporti, impianti a fune vanno realizzate barriere continue, anche vegetali, alte almeno quanto la scuola.
4. Vanno disposti apparecchi per il rilevamento dell’inquinamento nelle scuole, a cura dei Comuni. Il Dirigente può disporre la chiusura della scuola, o il confinamento delle persone all’interno, sulla base del superamento dei limiti secondo i parametri della letteratura scientifica. Tali decisioni possono essere assunte anche in base ad informazioni ed allarmi di altri enti pubblici.
5. Al fine di saper effettuare gli interventi di cui all’art.4 vengono disposte specifiche prove a cadenza semestrale.
Lorenzo Picunio