Il bando del concorso scuola 2019 dovrebbe essere pubblicato entro luglio 2019, le prove inizieranno in autunno e le assunzioni nel 2020.
Facile immaginare, a questo punto, considerando anche le nuove regole del reclutamento degli insegnanti, come la platea di aspiranti candidati sarà molto ampia.
Concorso docenti 2019: basta la laurea magistrale. Ed i 24 CFU
Prima di tutto, bisogna soffermarsi su quello che è il cuore del nuovo reclutamento: dal prossimo concorso docenti 2019, potranno partecipare tutti i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.
24 CFU, cosa sono e come acquistarli per diventare insegnante
Per quanto riguarda i posti banditi per il sostegno, oltre ad i requisiti dei posti comuni, sarà necessario avere la specializzazione sul sostegno.
Concorso docenti 2019: per i precari superpunteggio e riserva del 10%.
Ma i giovani laureati devono anche considerare la presenza, probabilmente massiccia, dei precari storici, ovvero coloro che già hanno esperienza fra i banchi di scuola e che attendono di essere stabilizzati. Per loro, o meglio, per chi ha maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, è riservata una quota pari al 10% dei posti totali. Ma non solo: con l’approvazione del provvedimento che include Quota 100 e Reddito di cittadinanza, che ha ricevuto il via libera definitivo dall’Aula del Senato, nelle graduatorie di merito i titoli dei precari varranno il 40% del punteggio complessivo.
Ciò si traduce nel fatto che tra i titoli valutabili sarà particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sarà attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli. In pratica, nelle graduatorie di merito del concorso fino a 20 punti su un totale di 100, potranno andare ai titoli di servizio.
Tuttavia, dopo l’intesa fra Miur e sindacati del 24 aprile, la situazione potrebbe modificarsi per quanto riguarda la procedura concorsuale per i precari
Per questi candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno.
Per molti precari, tuttavia, la misura rimane insoddisfacente, soprattutto perché per loro il Decreto Legislativo n. 59/2017, prevedeva un concorso riservato ad hoc non selettivo, mentre in questo modo dovranno misurarsi con i colleghi aspiranti più giovani ed un procedura selettiva completa.
Nelle scorse settimane ha tenuto banco proprio lo scontro fra alcuni esponenti del Governo ed i precari che si sentono traditi da chi aveva promesso una stabilizzazione certa.
Concorso scuola 2019: per i posti di ITP si accede solo con il diploma
Al concorso scuola secondaria, infine, ricordiamo che potranno accedere con il solo requisito del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
In seguito, dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Risulta quindi evidente, date le tipologie di interessati che potrebbero accedere al concorso per la scuola secondaria, si avvicina un momento molto importante, con i riflettori puntati sui concorsi e le assunzioni che ne seguiranno nell’immediato.
Concorso docenti 2019: sarà abilitante
Un altro aspetto da evidenziare, che sicuramente incoraggerà moltissimi aspiranti, risiede nel fatto che chi parteciperà al prossimo concorso scuola secondaria avrà la possibilità di abilitarsi pur non essendo ammesso alla graduatoria di merito.
La riforma presente nella legge di bilancio prevede infatti che: “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Ciò vuol dire che se si partecipa al prossimo concorso scuola 2019 e si superano tutte le prove concorsuali, ottenendo i punteggi minimi previsti, si diventa abilitati all’insegnamento per quella data classe di concorso.
Nello specifico, al termine del concorso scuola 2019, i vincitori, cioè coloro i quali avranno ottenuto un punteggio tale da essere inseriti nelle graduatorie di merito regionali, aspetteranno di essere pescati secondo l’ordine della graduatoria e quando avverrà ciò inizieranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Gli altri rimasti fuori dalla graduatoria, invece, possono consolarsi con l’aver ottenuto l’abilitazione all’insegnamento, purchè abbiano ottenuto i punteggi minimi alle prove.
Dopo il concorso docenti 2019 solo un anno di formazione e prova
Una volta vinto il concorso scuola secondaria 2019, il docente inizierà un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, ovvero, una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Pertanto, è stato abolito il sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Un volta superato l’anno e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.