Com’è noto, con l’accordo del 4 agosto 2011, per i neoassunti il primo aumento di stipendio si consegue solo dopo il 9° anno di anzianità.
Ebbene, fa sapere Diritto Scolastico, che pubblica una sentenza del Tribunale di Lanciano, viene da poco sancito un importante principio: ”Il personale assunto in ruolo dopo il 2011 che abbia prima di tale data prestato servizio con contratti a tempo determinato presso il Miur ha diritto di vedersi applicare le stesse regole previste per il personale con contratto a tempo indeterminato”.
Clausola di salvaguardia
Si ricorda- a questo proposito- che l’accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA in favore del personale già in servizio alla data dell’1.9.2010 statuendo che:
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
- Il personale già in servizioa tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Non discriminazione
In forza del principio di non discriminazione, tale clausola di favore deve applicarsi anche ai dipendenti che hanno iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR prima del 1 settembre 2010 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale, così come previsto dalla legge n.124/1999.
Ciò comporta il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità già dal terzo anno, con un anticipo di sei anni, rispetto a quanto avviene ordinariamente per il personale neo assunto in ruolo.