La circolare, ricordiamo, nel paragrafo riguardante i Dirigenti Scolastici, affermava che la cessazione dal servizio per tale personale è disciplinata dal Ccnl 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.
E, inoltre, ribadiva che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.
Con una nuova nota, la prot. n. 1445 del 18 febbraio il Ministero chiarisce meglio tale aspetto, con particolare riferimento alla data alla quale devono essere posseduti i requisiti richiesti. E fa una distinzione tra cessazioni secondo il regime ordinario e cessazioni per esercitare il diritto di recesso. Nel primo caso, la materia è disciplinata dal Ccnl del 15 luglio 2010 ed è volto a conseguire la pensione di anzianità, comportando che la cessazione avvenga, presentando l’apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo. In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione in applicazione dell’art. 59 comma 9 della Legge 449/97.
Nella seconda ipotesi, cioè quando la cessazione avvenga in virtù dell’esercizio del diritto di recesso, i termini di preavviso sono legati al Ccnl dell’Area V, e, per scelta del dirigente, la data di cessazione dal servizio non necessariamente deve coincidere con il primo settembre. In tal caso non trova applicazione il citato articolo 59 e per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento all’anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.
Nella seconda ipotesi, cioè quando la cessazione avvenga in virtù dell’esercizio del diritto di recesso, i termini di preavviso sono legati al Ccnl dell’Area V, e, per scelta del dirigente, la data di cessazione dal servizio non necessariamente deve coincidere con il primo settembre. In tal caso non trova applicazione il citato articolo 59 e per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento all’anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.
In definitiva, per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio la decorrenza scatta dal 1° settembre solo se, rispettati i termini di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto.