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Approvata la riforma degli Organi collegiali

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E’ stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì 25 giugno, il Decreto legislativo che istituisce il nuovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Consiglio scolastico regionale dell’istruzione e il Consiglio scolastico locale. La riforma degli OO. CC. rientra fra i provvedimenti delegati al Governo in applicazione dall’articolo 21 della Legge n. 59/97 che ha introdotto l’autonomia scolastica. Il decreto ridefinisce il ruolo di tutte le componenti e opera una riduzione drastica dei rappresentanti che passano da circa 31.000 membri su tutto il territorio nazionale a 4.300. Nei prossimi giorni sarà avviata una riflessione con tutte le rappresentanze dei genitori per valutare e ricercare assieme modi e forme più efficaci al fine di rendere effettivo il loro diritto – dovere di educare.
Ecco una scheda sui nuovi Organi collegiali:

LIVELLO CENTRALE

– Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione passa dagli attuali 76 a 36 membri, di cui 15 sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 12 sono nominati dal ministro della Pubblica Istruzione, 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D’Aosta, 3
ancora sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle
scuole dipendenti dei Comuni. Resta in carica 5 anni.

LIVELLO REGIONALE

– Il Consiglio scolastico regionale dell’istruzione è costituito dai presidenti dei Consigli scolastici locali, da componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei Consigli scolastici locali, da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e da cinque rappresentanti designati dalle
organizzazioni rappresentative delle parti sociali. Il numero complessivo dei componenti eletti è determinato in proporzione
al numero del personale scolastico e varia da 14 a 16 se inferiore o superiore a 50mila. Resta in carica tre anni.

LIVELLO TERRITORIALE

– Il Consiglio scolastico locale sostituisce gli attuali Distretti e Consigli scolastici provinciali. E’ composto da rappresentanti eletti del personale della scuola del territorio, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio delle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti e da cinque rappresentanti designati dagli Enti locali. Il numero complessivo di componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale delle scuole statali nella misura di 14 o 16 se inferiore o superiore a 30mila. Resta in carica tre anni.