Se un Dirigente scolastico viene a conoscenza di un reato avvenuto nella sua scuola o che ha come vittima una studentessa, deve immediatamente denunciare la notizia di reato. Se la Ds non denuncia compie a sua volta un reato e va a processo come il caso di una Dirigente scolastica di una scuola di Torino.
Il caso della studentessa non tutelata dalla DS
Come riportato dal quotidiano “la Repubblica”, una studentessa di un Istituto Professionale di Torino trova il coraggio di scrivere in un biglietto, consegnato alla propria docente di italiano, le violenze subite da bambina dal compagno della nonna. La povera studentessa si è liberata da quel peso di coscienza che la tormentava, confidando all’insegnante di lettere di essere stata violentata dall’uomo che conviveva insieme alla nonna.
La docente, come scritto dalla giornalista de “la Repubblica”, ha immediatamente parlato con la Dirigente scolastica e i genitori della studentessa ed ha consegnato alla DS il biglietto firmato dalla studentessa in cui descriveva le violenze subite.
La Dirigente ha chiuso il biglietto in un cassetto del suo ufficio e non ha sporto nessuna denuncia alla magistratura. I genitori della studentessa che si erano affidati completamente alla scuola per la denuncia e il recupero psicologico della ragazza, sono rimasti sconvolti nell’apprendere che dopo un anno la Dirigente scolastica non aveva proceduto a denunciare l’accaduto, ma si era solo limitata ad avviare un percorso psicologico, facendo incontrare la ragazza con una psicologa.
Questa grave negligenza della Dirigente scolastica è costato un suo rinvio a giudizio, come riportato nell’articolo de “la Repubblica”, e il processo verrà avviato al tribunale di Torino il 23 gennaio 2020. Nel frattempo l’ufficio scolastico piemontese ha favorito un immediato trasferimento di questa Dirigente scolastica presso il Liceo Artistico di un’altra regione.
DS ha l’obbligo di denunciare reati di sua conoscenza
Il comportamento della docente di Italiano, che ha denunciato alla Dirigente scolastica le violenze subite dalla ragazza, consegnando davanti ai genitori della studentessa il biglietto in cui raccontava gli abusi subiti, è stato ineccepibile sotto il profilo giuridico.
È importante sapere che il docente ha l’obbligo di riferire al Dirigente scolastico qualsiasi notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Qualsiasi docente durante l’esercizio delle sue funzioni è da considerarsi un “pubblico ufficiale” in quanto esercita una funzione disciplinata dal Diritto pubblico.
A tal proposito giova ricordare che l’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Mentre è assolutamente errato quello che ha fatto la Dirigente scolastica, che non denunciando l’accaduto ha ricevuto un rinvio a giudizio per il reato di omissione d’atti d’ufficio. C’è da aggiungere che, ai sensi dell’art.361 del Codice penale, Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.