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AFAM, i docenti del vecchio ordinamento chiedono il riconoscimento del titolo abilitante

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Anche i docenti AFAM del vecchio ordinamento hanno scritto al Ministro per evidenziare la loro vicenda che li penalizza. Ecco un exscursus della situazione raccontata da un gruppo di lavoratori.

Caro Ministro Lorenzo Fioramonti
I docenti AFAM v.o.(Alta Formazione Artistica e Musicale) in questi ultimi anni hanno subito DISPARITA’ DI TRATTAMENTO per una cattiva interpretazione della legge.

Infatti tantissime sono le sentenze passate in giudicato in tutta Italia che riconoscono il valore abilitante del titolo AFAM V.O.

E’ lo stesso legislatore che ha sancito l’equipollenza del diploma AFAM cd. vecchio ordinamento rilasciato prima dell’1.1.2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità con un titolo abilitante all’insegnamento e quindi all’inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello.

In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di II livello, che costituisce titolo abilitante all’insegnamento:

L’art. 4 della L. n. 508 del 21 dicembre 1999, istitutiva del comparto AFAM, dispone “i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n.341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell’attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l’accesso all’insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.”

Successivamente il diploma Afam de quo è stato oggetto di ulteriori disposizioni legislative.

L’art. 102 della Legge 228/12 dispone quanto segue: “al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art.2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999 n.508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2001.

Ancora, l’art. 107 della medesima legge dispone che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Il comma 107 bis, inserito dall’art 1, comma 10-ter, del D.L. 30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n.21, infine, ha stabilito che.

“Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”.
A tal proposito si evidenzia come il Decreto Ministeriale n. 374/2017 art. 2 lettera b), punto 4) recante – Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, prevede per l’inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli: il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicai pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 28.09.2007 n.137”.

L’art. 4 del D.M. da ultimo citato prevede infatti: “1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’art.1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola”.

Risulta evidente pertanto che il D.M. citato valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art1, comma 107) è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria.

A sancire definitivamente l’idoneità del titolo posseduto dal ricorrente all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto è intervento il DECRETO MINISTERIALE 331 DEL 10 APRILE 2019 con cui è stata approvata l’equipollenza del Diploma AFAM v.o. congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai comma 102 e 103 della Legge 218/2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge.

Molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione, come ho detto precedentemente, al vaglio di numerosi Tribunali del Lavoro di tutta Italia, i quali hanno accolto la domanda dei ricorrenti nel merito sancendo il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o. conseguito secondo il previgente ordinamento.

A titolo esemplificativo possiamo citare: Tribunale di Napoli, Tribunale di Vallo della Lucania, Tribunale di Brindisi, Tribunale di Pavia, Tribunale di Benevento, Tribunale di Salerno, Tribunale di Como, Tribunale di Padova, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Oristano, Tribunale di Nocera Inferiore, Tribunale di Cassino.

Si sottolinea che tutte queste sentenze sono definitive e quindi risulterebbe, oltremodo discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d’Istituto, si venissero a trovare in posizioni nettamente differenti: taluni riconosciuti abilitati in virtù di sentenze passate in giudicato, con possibilità, in virtù di tanto, di aspirare anche all’immissione in ruolo e altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, relegati nella terza fascia delle graduatorie d’istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza.

Si fa presente, inoltre, che molti docenti AFAM, in virtù dell’ordinanze cautelari/sentenze (emesse da molti Tribunali ordinari Italiani) ,con cui è stato riconosciuta l’equipollenza del Diploma di Conservatorio in suo possesso all’abilitazione all’insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. Miur n. 85 del 01. 02. 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi.

Anche per il concorso DDG n. 85 del 01.02.2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM in quanto in alcune regioni(CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE,TOSCANA, VENETO, LIGURIA, i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l’anno di FIT, altri candidati(Sicilia e Campania) sono stati depennati vedendosi costretti ad adire ai vari Tar Regionali:
Il Tar Puglia, ha accolto prima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi. Il predetto orientamento assunto in via cautelare dal Tar Puglia – sede di Bari è stato confermato con le sentenze di merito ove è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro( che dichiara il valore abilitante del titolo afam v.o.) ad essere reinseriti nelle graduatorie del Concorso. Anche al Tar Lazio e al Cds ci sono stati accoglimenti.

La richiesta al Ministro

Alla luce del combinato disposto delle norme richiamate, appare evidente che i diplomi di conservatorio (Afam) conseguiti in regime di vecchio ordinamento vanno riconosciuti come TITOLI ABILITANTI.

Chiediamo pertanto che venga emanato un D.L. per porre rimedio a tutta questa DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, come avvenuto per i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/02, a cui era stato negato la validità abilitante di detti titoli.

Non è possibile che l’Italia sia scenario di tutte queste disparità di trattamento e che ogni USR si comporti in maniera autonoma e arbitraria decidendo di escludere o inserire docenti con gli stessi requisiti. Non possono esistere docenti figli di un Dio minore!

Noi docenti AFAM siamo indignati e le chiediamo di essere ricevuti per concordare una risoluzione del problema che metta sullo stesso piano tutti i docenti con gli stessi requisiti.

 

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