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Contrattazione di scuola e decreto Brunetta: il punto di vista di FLC

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Gentile Direttore,

In un articolo pubblicato in data 24 maggio 2011 sul sito de “La tecnica della Scuola”, a firma di Reginaldo Palermo, si afferma in alcuni passaggi che: “Il lungo e complesso contenzioso che si sta sviluppando in materia di applicazione di alcune norme del decreto Brunetta potrebbe concludersi già prima della pausa estiva”. Questo sarebbe dovuto al fatto che il decreto legislativo di interpretazione autentica del decreto 150, depositato in Parlamento la settimana scorsa, dovrebbe passare al vaglio delle competenti Commissioni di Camera e Senato nei prossimi giorni e chiudere una volta per tutte la partita. Ci sarebbe, infatti, una norma che stabilisce che “l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (il decreto 150, ndr), mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto”.(il decreto 150, ndr)

 
Questa regola sconfesserebbe di fatto, secondo Reginaldo Palermo, l’interpretazione finora sostenuta dalle organizzazioni sindacali che ritengono che “disposizioni contrastanti con il decreto 150 possano continuare ad essere inserite nei contratti integrativi fino a quando non sarà rinnovato il corrispondente contratto nazionale”. Pertanto, sempre secondo La Tecnica della Scuola, le materie che sono finora state oggetto di contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica (per esempio l’assegnazione del personale ai plessi e alle classi o l’utilizzo del personale nelle attività retribuite con il fondo di istituto) saranno d’ora in avanti oggetto di mera informativa sindacale. L’articolista arriva persino ad ipotizzare la revisione del recente contratto nazionale sulle utilizzazioni annuali che prevede che l’assegnazione del personale docente ai plessi sia oggetto di contrattazione a livello di istituto.
La FLC CGIL dissente radicalmente con tali tesi. Il tema vero, sulla contrattazione di scuola (ma anche su quella nazionale al Miur, visto che di contratto integrativo sempre si tratta) è se le materie che sono oggetto di contrattazione di scuola sono o no contrastanti con il decreto 150/09.
A nostro parere no, non lo sono. Ciò che è oggetto di contrattazione integrativa, sia nazionale che di scuola, non invade le competenze del DS (ovvero le misure inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché la direzione e l’organizzazione degli uffici: art. 5 del 165 modificato) perché queste non sono mai state oggetto di contrattazione. Del resto, nella stessa legge, c’è anche la norma specifica sulla dirigenza scolastica (art. 25 del D.L.vo n. 165/2001 non modificato da Brunetta) che già prevedeva questa competenza, al comma 4, e sin dal 2001. E per 10 anni non è stato mai in contrasto con la contrattazione di scuola. Inoltre, nella scuola e diversamente da altri comparti pubblici, ci sono anche altre norme da rispettare come quelle sulle competenze degli organi collegiali (D:L.vo n. 297/1894) e quelle più recenti sull’autonomia scolastica (in particolare l’art. 16 c. 2 del D.P,R, n. 275/1999).
La contrattazione (che si occupa sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna, dei criteri di utilizzazione del personale, dell’organizzazione dell’orario di lavoro, della ripartizione delle risorse contrattuali e dei compensi del salario accessorio) non invade certo le competenze del collegio docenti, che ha la titolarità su questioni didattiche e tecnico professionali. Non invade neanche quelle del consiglio d’istituto sul funzionamento della scuola intesa come “ufficio” (cioè l’orario del servizio scolastico, il tempo scuola, il calendario scolastico, ecc…, anche se, a differenza di un ministero, è certamente un po’ difficile assimilare la scuola ad un ufficio).
Certamente non invade le competenze “gestionali” del DS che riguardano l’assegnazione dei singoli docenti alle classi, il conferimento dei vari incarichi, la predisposizione del piano delle attività (che, tra l’altro, per i docenti deve essere approvato dal collegio), l’orario individuale dei singoli docenti e Ata, l’erogazione dei compensi del salario accessorio.
Solo che il DS, nell’espletare le sue competenze e a differenza di altre dirigenze pubbliche, deve attenersi alle delibere degli OO.CC. per gli aspetti di funzionamento generale e per gli aspetti didattici (art. 16 c. 2 D.P.R. n. 275/1999), e deve attenersi poi ai criteri definiti nel contratto di scuola per gli aspetti riguardanti la mobilità, l’organizzazione del lavoro, l’orario, il salario accessorio. Tutto questo era compatibile con il vecchio quadro normativo e lo rimane anche con il nuovo. Per cui non vi è alcun conflitto tra esigibilità della contrattazione di scuola per tutte le materie di cui all’art. 6 del Ccnl/2007, con il decreto Brunetta.
Il conflitto nasce solo perché c’è chi vuole dare una lettura sbagliata e tutta ideologica di tale decreto. In realtà il contratto di scuola valorizza e tutela proprio la dirigenza scolastica che è titolare della contrattazione di scuola per la parte pubblica. Infine, nel contratto sulle utilizzazione, la cui pre-intesa è stata da poco sottoscritta al Miur, tutto questo è stato legittimamente riconfermato (all’art. 4 per i docenti e 15 per gli Ata) precisando meglio le competenze del DS e quelle della contrattazione. Nessuno, nel sottoscriverlo, ha pensato di farlo per affermare che “non si deve ancora applicare” il decreto 150/09 fino a nuovo Ccnl, ma perché da subito assolutamente compatibile.
Dunque, a parere della FLC CGIL cosi come di tutti gli altri sindacati, ma anche dello stesso Miur che lo ha sottoscritto con noi, non c’è nulla da rivedere. Tanto meno alla luce del possibile nuovo testo di interpretazione autentica che, in merito e nella scuola, non cambia né aggiunge nulla.

Cordialmente

FLC CGIL nazionale
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Una sintetica replica.
Il fatto che la segreteria nazionale del principale sindacato del comparto scuola voglia chiosare un mio modesto articolo, non può che farmi molto piacere.
Quanto al merito della risposta, vorrei evidenziare tre punti che sono a mio avviso di estremo interesse.
Flc sostiene che “non vi è alcun conflitto tra esigibilità della contrattazione di scuola per tutte le materie di cui all’art. 6 del CNL/07, con il decreto Brunetta”.
“Il conflitto – aggiunge ancora FLC – nasce solo perché c’è chi vuole dare una lettura sbagliata e tutta ideologica di tale decreto”.
Prendo atto che, secondo il sindacato, i giudici del lavoro di Catanzaro, Frosinone, Genova, Messina e Venezia che in questi mesi si sono espressi sulla non contrattabiltà di alcune materie contenute nell’art. 6 del CCNL, hanno interpretato in chiave “ideologica” il decreto 150/09.
In secondo luogo prendo atto che è sbagliato affermare che i sindacati ritengano che il decreto 150 possa essere applicato nella contrattazione integrativa solo a partire dal prossimo Contratto nazionale. Evidentemente avevo finora mal interpretato comunicati e documenti della Flc (e di altri sindacati) sulla materia.
Constato comunque che, secondo la FLC, il decreto 150/09 è applicabile da subito e che il recente CCNI in materia di mobilità annuale è del tutto compatibile con il decreto stesso.
Prendo infine nota del fatto che, sempre secondo FLC, il decreto legislativo di interpretazione autentica del decreto 150 “non cambia né aggiunge nulla”. Ne sarà contento soprattutto il ministro Brunetta che, al contrario, sembra temere che la Cgil possa fare le barricate sul provvedimento (ne fa fede un comunicato stampa del portavoce del Ministro, pubblicato qualche giorno fa). 
Reginaldo Palermo