Con la legge n. 264 del 2 agosto 1999 (pubblicata sulla G.U. n. 183 del 6/8/1999) sono state fissate le norme relative agli accessi ai corsi di laurea, di diploma e di specializzazione universitari: a livello nazionale vengono programmati gli ingressi ai corsi di laurea in architettura, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria nonché ai corsi di diploma universitario riguardanti la formazione del personale nel settore sanitario. Immatricolazioni limitate, inoltre, per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, che abilita all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, nonché per le scuole di specializzazione finalizzate all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, i cui corsi verranno avviati a partire da questo anno accademico.
Il “numero chiuso” viene stabilito a livello nazionale anche per i corsi di formazione specialistica dei medici e per le scuole di specializzazione attinenti le professioni legali. Su proposta delle università, previa valutazione della propria offerta potenziale, che deve tener conto del personale, delle strutture e dei servizi di assistenza disponibili, il provvedimento di limitazioni alle iscrizioni verrà esteso ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso di studio.
Per altri corsi o scuole di specializzazione e per i corsi di diploma universitario con obbligo di tirocinio che non riguardano il settore sanitario, saranno invece le stesse università a programmare gli accessi, così come per i corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati.
Con la Legge n. 264/99, inoltre, viene in pratica definita in modo uniforme la posizione di coloro che avevano presentato ricorso al TAR contro la mancata iscrizione a determinati corsi a “numero chiuso”: il provvedimento normativo, infatti, conferma che sono da considerare regolarmente iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura e scienze della formazione primaria, nonché ai corsi di diploma universitario del settore sanitario, oltre agli allievi ammessi alla frequenza dei corsi entro il 31 marzo scorso dagli stessi atenei, gli studenti a favore dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata, ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi dell’iscrizione ai predetti corsi. A questi universitari saranno pertanto riconosciuti gli esami nel frattempo sostenuti.