Cambiano ancora le regole per il reclutamento dei dirigenti scolastici: lo prevede l’articolo 2 del decreto scuola che riscrive quasi interamente l’articolo 29 del TU 165 del 2001 che nel corso degli anni aveva già subito diverse modifiche.
Nel 2008 sparisce la distinzione per settori formativi
Un cambiamento importante era stato introdotto con il Regolamento del luglio 2008 che aveva abrogato la distinzione per settori formativi: fino ad allora, infatti, il concorso per dirigenti era articolato in due settori, uno per accedere a posti di scuole del I ciclo (circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi) e uno per le scuole del II ciclo.
Nel 2013 viene introdotto il corso-concorso
Una nuova modifica ci fu nel 2013 con il “decreto Carrozza” (il decreto legge 104 di quell’anno) che prevedeva un percorso formativo complesso (concorso e corso di formazione gestito dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione).
Nel 2017, quando venne bandito l’ultimo concorso, la procedura prevista era proprio quella indicata dal decreto legge 104, ma ad un certo punto ci si accorse che in tal modo i vincitori di concorso avrebbero potuto assumere servizio solo a partire dal 2020.
Nel 2018 sparisce il corso
E fu così che con un ulteriore decreto legge (il 135 del 2018) si stabilì che la graduatoria di merito sarebbe stata stilata a conclusione delle prove orali, annullando di fatto il valore e il significato del corso.
Adesso, con il decreto 126 del 29 ottobre si mette la parola fine al corso-concorso e si ritorna al concorso “tradizionale”, da svolgersi su base regionale e articolato in una prova scritta e in una prova orale. La prova preselettiva rimane, come per tutti i concorsi pubblici, in tutti quei casi in cui i partecipanti sono in numero superiore al triplo dei posti messi a concorso.