Uno dei dubbi del decreto legge scuola per quanto riguarda l’accesso al concorso straordinario è quello riferito ai docenti che hanno i titoli per accedere ad una classe di concorso ma hanno svolto il servizio solamente su posti di sostegno. Ecco cosa accade per chi ha gli anni di servizio su sostegno.
Accesso concorso straordinario
Ai sensi dell’art.1, comma 5, del decreto legge n.126/2019, è specificato che la partecipazione alla procedura del concorso straordinario per la scuola secondaria è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
Questo significa che senza alcun dubbio i docenti che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono, se hanno svolto servizio almeno per un anno su sostegno, concorrere per i posti di sostegno.
La novità che trapela dal Miur è che anche i docenti che abbiano svolto il servizio solo su sostegno, ma senza avere titolo di specializzazione, potranno accedere al concorso straordinario rispetto ad una classe di concorso di cui hanno titolo e nel grado di istruzione dove hanno prestato servizio.
Chiarimenti nel bando concorsuale
Rispetto ai docenti con tre anni di servizio svolti su sostegno, senza avere titolo di specializzazione, non essendo chiaro nel decreto legge la loro ammissione, semmai sembrerebbe che tali docenti siano esclusi dal potere partecipare al concorso straordinario, i sindacati, vista la disponibilità del MIUR a farli accedere, chiedono che in sede di stesura del bando di concorso venga chiarito che i docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, ma senza titolo di specializzazione, possano accedere al concorso straordinario su un grado di Istruzione in cui hanno svolto servizio possedendo il titolo di laurea per l’insegnamento in una classe di concorso.
Servizio scuole paritarie per accedere ai fini abilitanti
Come abbiamo già detto più volte, potranno accedere al concorso straordinario, ma soli ai fini abilitanti, anche i docenti con il servizio svolto alle scuole paritarie. In tal caso chi ha almeno tre anni, negli ultimi otto, svolo alle partitarie o tra scuole statali (inferiore ai tre anni) e paritarie, potrà accedere al concorso straordinario solo per conseguire l’abilitazione e inserirsi in II fascia di Istituto.
Ai seni dell’art.1, comma 7, del d.l. 126/2019, è altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione.