Così si è espressa la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 13614 del 17 maggio scorso (e depositata il 21 giugno) ha corretto, in parte, la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che si era espressa nella causa proposta dai genitori di un alunno, al quale non era stato rilasciato da un Circolo didattico un nulla-osta dovuto al trasferimento in un Istituto comprensivo.
Mancato rilascio del nulla-osta
Il minore, anche in assenza del documento, aveva comunque frequentato l’Istituto comprensivo in questione, al quale era stato regolarmente iscritto solo nel mese di gennaio seguente. I genitori si erano così rivolti al giudice per richiedere il risarcimento per la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti per il periodo di quattro mesi durante i quali l’alunno non era stato formalmente iscritto a scuola.
La Cassazione, se da un lato ha considerato erronea la sentenza della Corte di appello nella parte in cui afferma, in sostanza, che la mancata iscrizione del minore per il suddetto periodo non avrebbe determinato una violazione del diritto costituzionalmente protetto all’istruzione, avendo comunque frequentato ugualmente la scuola, dall’altro, tuttavia, ha precisato che non può configurarsi, in maniera automatica, un danno né in capo al minore, né in capo al genitore, e pertanto nessun risarcimento è dovuto.